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Esame individuale (colloquio) di valutazione professionale
Tutti coloro che sono iscritti ad un'associazione professionale di categoria di counseling (italiana o estera) analoga (**) ad AssoCounseling, possono iscriversi effettuando un
esame individuale con un membro del Consiglio di Presidenza Nazionale.
Procedura di iscrizione all'esame individuale
Il professionista interessato deve inviare alla segreteria di AssoCounseling il modulo di richiesta M12, corredato di tutti i documenti richiesti e secondo le modalità di invio
riportate sul modulo stesso. La segreteria, effettuata la validazione formale dei documenti, mette in contatto l'aspirante socio con uno dei membri del Consiglio di Presidenza Nazionale
per fissare la data del colloquio.
Sede di svolgimento
Al momento è possibile sostenere l'esame a distanza su piattaforma Zoom.
Data di svolgimento dell'esame individuale
La data viene concordata direttamente tra esaminatore e aspirante socio.
Preparazione dell'esame individuale
Qui di seguito, suddivisi per categorie, vengono riportati testi, documenti, regolamenti, etc. la conoscenza dei quali è un requisito obbligatorio per sostenre il colloquio:
Documenti di AssoCounseling:
Regolamenti di AssoCounseling:
Leggi e atti normativi:
Approfondimenti:
Documenti utili
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 del Regolamento amministrativo R04 tutti i versamenti effettuati a favore di AssoCounseling da coloro che non sono soci e
non reclamati entro 30 (trenta) giorni dalla data di accredito, saranno considerati alla stregua di donazioni. Si invitano dunque tutti gli interessati ad effettuare il pagamento della
tassa d'esame contestualmente all'invio dei documenti.
(**) Cosa si intende per associazione analoga ad AssoCounseling?
Si intende un'associazione che sia strutturata nel pieno rispetto della L. 4/2013, che preveda una verifica dei titoli in ingresso, che preveda l'obbligo di aggiornamento permanente e di
supervisione e che preveda il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 4, L. 4/2013. In parziale deroga a quest'ultimo
punto, nel caso di associazione estera, verrà valutata la presenza del certificato di competenza (al posto dell'attestato ex art. 4). In tal senso il Consiglio di Presidenza
Nazionale si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'associazione di provenienza dell'aspirante socio.
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