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Codice deontologico dei counselor di AssoCounseling Il codice deontologico dei counselor di AssoCounseling è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 13 marzo 2010. Puoi scaricare la versione in formato PDF. Download english version. PREMESSA L’Associazione Professionale di Categoria AssoCounseling adotta il presente codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall’esercizio della professione di counselor. Il codice deontologico costituisce l’insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci di AssoCounseling si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto. La conoscenza, la condivisione e il rispetto del presente codice deontologico, nonché l’osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l’iscrizione ad AssoCounseling. In relazione alla professione di counselor, il codice deontologico fa riferimento alla professione di counselor così come definita da AssoCounseling: “Il counseling professionale è un'attività il cui obiettivo è il miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i suoi punti di forza e le sue capacità di autodeterminazione. Il counseling offre uno spazio di ascolto e di riflessione, nel quale esplorare difficoltà relative a processi evolutivi, fasi di transizione e stati di crisi e rinforzare capacità di scelta o di cambiamento. E' un intervento che utilizza varie metodologie mutuate da diversi orientamenti teorici. Si rivolge al singolo, alle famiglie, a gruppi e istituzioni. Il counseling può essere erogato in vari ambiti, quali privato, sociale, scolastico, sanitario, aziendale”. (Definizione dell'attività di counseling approvata dall'Assemblea dei soci in data 2 aprile 2011) PRINCIPI GENERALI PRIMO Il presente codice contiene principi e regole che il counselor iscritto ad AssoCounseling – di seguito indicato con il termine counselor – deve osservare nell'esercizio della professione. Il counselor si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività. SECONDO Le competenze del counselor sono costituite dall'iter formativo nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nei Regolamenti Interni di AssoCounseling. Il counselor rispetta i Regolamenti Interni dell'associazione che lo riguardano. Il counselor riconosce i confini del proprio ambito di competenza e si impegna ad operare esclusivamente in tale ambito. TERZO Il counselor si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la propria metodologia. QUARTO AssoCounseling riconosce come fondamentali i principi della onestà, trasparenza, coerenza, rispetto dei diritti della persona e della sua dignità e tali principi devono essere rispettati dai propri associati che ne condividono la priorità e ne fanno il fondamento del loro operato. Approvato dall'Assemblea dei soci il 13 marzo 2010
CODICE DEONTOLOGICO
DEI COUNSELOR DI ASSOCOUNSELING CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE Art. 1 (obbligatorietà delle norme deontologiche) 1. Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti ad AssoCounseling. 2. Il counselor è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare e comunque nel rispetto del presente codice. Art. 2 (inosservanza delle regole e sanzioni) 1. La responsabilità deontologica è personale. 2. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 del regolamento R08 (procedimento disciplinare) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto di AssoCounseling. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse. 3. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto ad AssoCounseling si cancella dall'Associazione. CAPO 2 – DOVERI DELL'ISCRITTO AD ASSOCOUNSELING Art. 3 (decoro e dignità) 1. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull' autonomia. Art. 4 (competenza professionale) 1. Il counselor opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline. 2. Il counselor riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato. 3. Il counselor non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente. 4. Il counselor mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento ed ai propri ambiti di intervento così come previsto dal Regolamento Interno. Art. 5 (rispetto del cliente) 1. Il counselor si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente. 2. Non effettua alcuna discriminazione in relazione al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'ideologia, all'estrazione sociale, alle condizioni economiche, alle idee politiche all'orientamento sessuale ed alla disabilità. Art. 6 (diffusione dei principi deontologici) 1. Il counselor, riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza dei terzi con cui viene in contatto per anzidette attività il contenuto del presente codice. Art. 7 (attività professionale con animali e rispetto per l'ambiente) 1. Il counselor si impegna al rispetto dell'ambiente e del regno vegetale e animale. CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI Art. 8 (libertà di scelta) 1. Il counselor rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi. 2. Il counselor, qualora ne ravvisi la necessità, può subordinare il proprio intervento all'espletamento – da parte del cliente – di altre consulenze professionali. Art. 9 (riservatezza) 1. Il counselor è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale. 2. Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente. 3. Per quanto concerne riprese e/o registrazioni audiovisive il counselor è tenuto a raccogliere, nel rispetto della normativa vigente, il consenso del cliente. 4. Il counselor in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa. Art. 10 (compenso) 1. Il counselor comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa. Art. 11 (limiti) 1. Il counselor riconosce i limiti del proprio intervento professionale. 2. Qualora rilevi che il cliente necessiti di un intervento diverso da quello di counseling, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato. Art. 12 (consenso informato) 1. Il counselor nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole. Art. 13 (prestazioni professionali rivolte a minori) 1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci. 2. Il counselor è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore. Art. 14 (segreto professionale) 1. Il counselor è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa. 2. La morte del cliente non esime dall'osservanza del segreto professionale. 3. Il counselor deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso. 4. Nelle attività di counseling di gruppo il counselor, nella fase iniziale, impegna i componenti del gruppo al rispetto della riservatezza. Art. 15 (segreto professionale con clienti minorenni) 1. Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale. 2. Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il counselor dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale informando preventivamente il minore stesso. 3. Il counselor che nell'esercizio della sua professione venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore da parte di terzi, anche con questi consenziente, nell'interesse prevalente del minore, assumendosene la responsabilità di fronte alla legge, valuterà la possibilità di violare il segreto professionale, segnalando la situazione a chi esercita la potestà genitoriale o, in caso di latitanza o di complicità della stessa, all'Autorità Giudiziaria competente. Art. 16 (deroghe al segreto professionale) 1. La rivelazione del segreto professionale da parte del counselor è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. 2. Il counselor metterà il cliente al corrente di tale obbligo. 3. In tale sede il counselor riferirà solo quanto appreso direttamente in occasione del rapporto professionale. 4. La rivelazione del segreto professionale è consentita altresì solo con il consenso scritto del cliente, purché non sia leso il diritto alla segretezza di altre persone. Art. 17 (commistioni tra ruolo professionale e vita privata) 1. Il counselor evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale. 2. Il counselor non deve svolgere la propria attività professionale nei confronti di coloro con i quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, affettiva, sentimentale, sessuale. 3. Costituisce grave mancanza instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Art. 18 (interruzione del rapporto professionale) 1. Il counselor valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia e fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti. 2. Il counselor interrompe il rapporto se ravvisa la necessità dell'intervento di altro professionista. 3. Il counselor può interrompere il rapporto professionale altresì per giusta causa come, a titolo meramente esemplificativo, un trasferimento o uno stato di malattia. Art. 19 (consegna della documentazione) 1. A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il counselor è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi. Art. 20 (attività di ricerca) 1. Il counselor, durante l'attività di ricerca, informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato. 2. Il counselor garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca. 3. Qualora la ricerca coinvolga minori il counselor acquisisce tale consenso dagli esercenti la patria potestà o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca. Art. 21 (prestazioni a distanza) 1. I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico. CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI Art. 22 (rispetto reciproco) 1. Il counselor ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà. 2. Il counselor si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale. CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA' E CON I TERZI Art. 23 (libertà ed autonomia) 1. Il counselor che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice. Art. 24 (committente diverso dal destinatario) 1. Il counselor, quando opera su mandato di un committente diverso dal destinatario della prestazione professionale, tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento e chiarisce adeguatamente ad entrambi i soggetti la natura e la finalità dell'intervento. 2. Il counselor, qualora rilevi un conflitto d'interesse tra committente e destinatario, si adopera per superarlo e, qualora ciò non risulti possibile, rinuncia all'incarico. Art. 25 (pubblicità) 1. Il counselor si presenta ai potenziali clienti in modo corretto e completo in relazione alla propria formazione e alla propria competenza. 2. Il counselor non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali. 3. Il counselor non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. Art. 26 (società tra professionisti) 1. Il counselor che esercita la propria attività professionale in società anche di tipo interprofessionale è sempre direttamente responsabile dei propri interventi. CAPO 6 – ATTUAZIONE Art. 27 (attuazione del codice) 1. Il presente codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima Assemblea dei soci utile. 2. In attesa della ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente codice. Il presente codice deontologico è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data 13 marzo 2010. |
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