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Counseling Day 2023


  Attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi

Il counseling in Italia non è una professione regolamentata: è cioè priva di un Ordine professionale e lo Stato non ne detta i requisiti minimi per il suo esercizio, differentemente da quanto avviene per le così dette professioni regolamentate (architetto, medico, ingegnere, etc.).

Il 14 gennaio 2013 il Parlamento italiano ha varato la Legge n° 4 (L. 4/2013, Disposizioni in materia di professioni non organizzate) che offre ai singoli professionisti la possibilità di farsi rilasciare da una associazione professionale - come nel caso di AssoCounseling - un attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 4 della L. 4/2013.

Inoltre, così come precisato dall'art. 7 della L. 4/2013: al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa:

- alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
- ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
- agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
- alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello utente;
- all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista.

Ricordiamo che il possesso di un attestato rilasciato da un'associazione professionale non rappresenta un requisiti necessario per l'esercizio dell'attività di counseling.

Scopri come ottenere l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell'art. 4 della L. 4/2013.


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