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Counseling Day 2024


 
La Camera dei Deputati nella seduta del 17 aprile ha approvato la proposta di legge “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi” con 383 voti favorevoli e 19 contrari. Il provvedimento – che passa ora alla valutazione del Senato – sancisce la libertà di esercizio della professione, fondata sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

Oltre la qualificazione delle professioni non regolamentate, la finalità della proposta è la garanzia e la tutela degli utenti, sia tramite l’attivazione di appositi sportelli di riferimento presso le specifiche organizzazioni professionali, sia promuovendo l’autoregolamentazione volontaria basata sul rispetto delle norme Uni.

Tra le principali disposizioni, la possibilità per il professionista di scegliere liberamente la forma societaria in cui esercitare la professione, riconoscendo l’esercizio sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.

La possibilità di costituire associazioni professionali, di natura privatistica e fondate su base volontaria, è riconosciuta ai professionisti con il fine di valorizzare le competenze degli associati e il rispetto di regole deontologiche, sempre nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Le associazioni possono costituire forme aggregative con funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, di divulgazione di informazioni e conoscenze e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.

Le associazioni professionali, infine, possono rilasciare ai propri iscritti delle attestazioni su molteplici aspetti, come la regolare iscrizione del professionista, i requisiti e standard qualitativi, il possesso della polizza assicurativa. Tali attestazioni non rappresentano un requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

Per i settori di competenza, le stesse associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità a norme tecniche Uni, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento (Accredia), che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica Uni definita per la singola professione.

titolo: Verso la riforma
autore/curatore: O.O.
fonte: Tecnici.it
data di pubblicazione: 25/04/2012
tags: riforma, professioni, camera, senato

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