Home | Elenco iscritti | Elenco scuole | Aggiornamento | Supervisione | Eventi | Come iscriversi | News | Rassegna stampa

Vai alla home page
Oggi è venerdì 29 marzo 2024

   .: Come iscriversi
   .: Attestato ex Legge 4/2013
   .: Esami
   .: Assicurazione
   .: Codice deontologico
 
   .: Cerca un counselor
   .: Informazioni utili
   .: Linee guida
   .: Sportello utente
   .: Definizione di counseling
 
   .: Enti di formazione
   .: Corsi triennali
   .: Specializzazioni
   .: Aggiornamenti
   .: Aggiornamenti on line
 
   .: Chi siamo
   .: Cosa facciamo
   .: Gruppo dirigente
   .: Recapiti e contatti
   .: Coordinate bancarie

Counseling Day 2023


 
Grande clamore per la sentenza del Tribunale di Milano del 2009 nella quale viene condannato un counsellor per abuso della professione in concorso con uno psicologo. L’ordine degli psicologi della Lombardia ha pubblicato un comunicato stampa dove afferma che la sentenza è la “prima del genere” e dove riporta alcuni passaggi fondamentali dando risalto ad alcuni aspetti del caso che ravvisano l’ipotesi di reato di cui all’art. 348 del codice penale ovvero “abusivo esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”.

Essendo laureata in Giurisprudenza prima che lavorare come counsellor e coach mi sono letta tutta la sentenza e non soltanto i motivi. Si noti innanzitutto che trattasi di pronuncia da parte di un Tribunale, primo grado di giudizio, e quindi appellabile, che sono state riconosciute le attenuanti generiche e anche la sospensione condizionale della pena perché il Giudice, dott.ssa Gatto, ha reputato pronunciabile “una prognosi (ahi ahi ahi, termine medico …) favorevole sulla futura condotta” degli imputati. Questo significa che il signore imputato in questo giudizio come counsellor, che nel frattempo si è laureato in psicologia e che (se non si è scottato troppo) forse farà o ha già fatto l’esame di Stato e si iscriverà o si è già iscritto all’Albo degli psicologi, si ritiene che non farà più errori grossolani come quelli del caso in esame. Inoltre, è stato concesso il “beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale” ovvero la fedina penale dei due imputati resterà pulita. Quindi da un punto di vista strettamente giuridico, gran polverone, ma niente di definitivo almeno per adesso.

Mi preme sottolineare per prima cosa la peculiarità del fatto: il soggetto in carico al counsellor era un minorenne (il ragazzo “all’epoca dei fatti aveva poco più di 15 anni”) che palesava “complessi problemi comportamentali tra l’altro relativi alla sfera sessuale ed, in particolare, problematiche attinenti l’identità di genere, manifestando con evidenza la sua transessualità” (tra virgolette cito testualmente la sentenza). Un caso alquanto complesso a mio parere...

Il padre del ragazzo, e mi attengo di nuovo ai dati riportati in sentenza, aveva chiesto esplicitamente “quali qualifiche avesse (l’imputato) per seguire un caso così complesso” ed il counsellor “senza in alcun modo precisare di non essere psicologo aveva fornito assicurazioni”. Altro nodo della questione: l’omissione in termini giuridici può essere considerata dolosa e anche in termini meramente etici il “non dire” che non si è psicologi è decisamente grave.

Inoltre, gli incontri si tenevano nello studio dello psicologo che è stato condannato in solido, 2 volte la settimana e si sono protratti per un anno e quando il lavoro si svolgeva in equipe (counsellor, psicologo, genitori e/o figlio) si parlava di “andamento della terapia”. E siamo almeno a cinque questioni spinose: un caso complesso perché minorenne e con disturbi gravi della personalità, poca chiarezza nella definizione dei propri limiti professionali, una durata molto lunga e forse onerosa dei colloqui, un lessico medico ed una sede ambigua (lo studio dello psicologo).

Tommaso Valleri, in un suo scritto a favore dell’etica della professione di counsellor scrive “se un elettrauto viene condannato per esercizio abusivo della professione di psicologo, ciò non significa che tutti gli elettrauto sono abusivi, ma che quell’elettrauto in particolare ha abusato di un’altra professione. Cioè il Tribunale non stabilisce con una sentenza che da quel momento svolgere il mestiere di elettrauto sia un abuso di un’altra professione, ma che semplicemente l’abuso è stato compiuto da un singolo soggetto”. (E che abuso aggiungo io!) L’esempio dell’elettrauto è sicuramente d’impatto perché rompe lo schema mentale che tutti coloro che svolgono professioni motivazionali o di facilitazione siano degli psicologi mancati (e frustrati) che a loro volta sono forse dei medici mancati (e frustrati) che scimmiottano la professione altrui. Nella mia esperienza posso affermare con una certa decisione che talvolta le estetiste o alcuni parrucchieri svolgono un lavoro di tipo psicologico, di ascolto, di conforto e talvolta elargiscono pure dei consigli. A me sembrerebbe pazzesco però paragonare questa attività (anche piuttosto utile dovendo oggigiorno ottimizzare i pochi momenti dedicati a noi stessi), ad un abuso della professione di psicologo, sennò non si finisce più.

Quello che invece mi preme sottolineare è che nella sentenza, il giudice sintetizza in termini estremamente chiari che (e ricomincio a citare testualmente): “Dalla letteratura in materia si rileva che il counseling è un’attività professionale basata su interventi di comunicazione interpersonale, volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita dell’utente per specifici problemi in specifici ambiti sociali ed istituzionali (cfr. Pietro Spagnulo in Ecomind) e che il counselor, secondo la definizione adottata dal CNEL e fornita dalla S.I.Co. (Società Italiana Counseling) è una figura professionale che, avendo seguito un corso di studi almeno triennale, ed essendo in possesso di un diploma rilasciato da specifiche scuole di formazione di differenti orientamenti teorici, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportino tuttavia una ristrutturazione profonda della personalità”. Questo passaggio, cari counsellor, coach, laureati in psicologia non iscritti all’Albo, e anche naturopati, operatori Shiatsu e cranio-sacrale, o comunque professionisti della relazione e della comunicazione o della crescita personale, è molto importante. Lo studio, la serietà e l’attenzione ai limiti imposti, ci permette di poter lavorare come professionisti: l’ha detto il Giudice!

E la Giudice Gatto aggiunge: “Dalla letteratura in materia si rileva che le diversità tra psicoterapia e counseling nascono dal fatto che la prima opera sulla patologia mirando alla guarigione del paziente mentre il secondo è centrato sulla salutogenesi e volto alla prevenzione del disagio ed al recupero delle risorse necessarie per orientarsi in situazioni temporanee di difficoltà. Il cliente del counselor (e del coach aggiungo io) ha bisogno di un aiuto immediato per trovare sollievo in un momento difficile, per contribuire al proprio benessere sia psicologico che fisico […] Ne deriva che nel counseling è ben difficile che il lavoro si strutturi in incontri numerosi e protratti nel tempo […] poiché un intervento di questo tipo è, normalmente, caratteristico di una psicoterapia”.

Essendo la durata degli incontri uno dei punti focali su cui il Giudice si pronuncia, vale la pena di approfondire questo argomento. E’ piuttosto evidente che un intervento circoscritto e mirato al recupero delle proprie risorse, di per sé non ha senso che sia lungo e forzare la mano su questo effettivamente porge il fianco a critiche in merito alla metodologia utilizzata. Personalmente ho ricevuto precise informazioni dalle scuole che ho frequentato circa il numero medio degli incontri. Si oscilla fra 10 e massimo 20 incontri totali e se si ravvisa che la decisione contingente (l’obiettivo) del cliente non viene presa perché il cliente, pur possedendole, non attinge alle sue risorse, è obbligo interrompere. Così come se si ravvisano eventuali situazioni incerte o critiche o di stampo patologico, è necessario indirizzare il cliente ad uno psicologo o ad un medico per la valutazione clinica.

L’altro punto su cui il Giudice si è soffermato, anche se meno pregnante dal punto di vista dell’esito del giudizio è la terminologia utilizzata. Chi opera nella legalità osservando i limiti imposti non soltanto dalle scuole frequentate, ma anche dalla propria etica personale, parla di clienti e li tratta come tali e non di pazienti o assistiti, parla di incontri o sessioni e non le chiama sedute e soprattutto si guarda bene dal formulare diagnosi o dal prescrivere o dall’invitare a sospendere terapie in corso, ma si occupa di motivare e facilitare il soggetto ad attingere alle proprie risorse per raggiungere, a piccoli passi, il suo obiettivo, di solito professionale, o anche personale ma comunque specifico, contingente ed “ecologico” ovvero che non solo valorizza la sua vita, ma possibilmente non fa danni alla vita dei suoi cari. Faccio un esempio, se l’obiettivo di un padre di famiglia fosse aprire un barretto a Cuba, mi sentirei di non considerarlo “ecologico” per la moglie ed i figli che di solito non sono contemplati in questo tipo di decisioni.

Ritengo dunque che sia onere preciso di chi opera nel settore delle professioni di ascolto, attenersi alle proprie competenze e rispettare i limiti imposti dal tipo di studi compiuti evitando di gettare fango sui numerosi professionisti che lavorano con attenzione e serietà e cercando di non far arrabbiare gli psicologi perché comunque i settori sono distinti e tali devono restare.

Valentina Maltagliati è counsellor e coach aziendale. Presidente dell'Associazione Dopo il Parto, vive e lavora a Firenze (n.d.r.).

titolo: Abuso della professione di psicologo
autore/curatore: Valentina Maltagliati
argomento: Professione
fonte: Psicolab. Laboratorio di ricerca e sviluppo
data di pubblicazione: 11/05/2010
keywords: Valentina Maltagliati, esercizio abusivo, psicologia, psicoterapia, counseling, counselor, tribunale, Milano

Home | Privacy | Note legali | Sportello utente | Contatti | Partnership | RSS

© 2009-2024 AssoCounseling. Codice fiscale 97532290158. Tutti i diritti riservati.