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Counseling Day 2024


 
Dal TAR nessuno stop ai counselorIn data 14 novembre 2014 il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) ricorreva al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro il Ministero dello Sviluppo Economico, contro il Ministero della Salute nonché nei confronti di AssoCounseling.

Prima di tutto: contro chi e contro cosa ricorrono gli psicologi?

Come si legge nel ricorso depositato, il CNOP ricorre "per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari richieste (ovvero la sospensiva, n.d.r.):

- del provvedimento […] con il quale è stato disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico l'inserimento della controinteressata AssoCounseling nell'Elenco delle associazioni professionali non regolamentate […]

- del Parere del Consiglio Superiore della Sanità […] in particolare nella parte in cui prevede che per le 'attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico (…) possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al Counsellor';

- della nota del Ministero della Salute […]
(con cui il Ministero dà il via libera all'inserimento di AssoCounseling, n.d.r.)

- della nota del Ministero dello Sviluppo Economico […] (con cui il Ministero dello Sviluppo chiede al Ministero della Salute il nulla osta per l'inserimento di AssoCounseling, n.d.r.)

- di ogni altro atto […] che comunque incida sui diritti e/o interessi legittimi degli istanti […]".

Psicologi contro il resto del mondo? Dal ricorso depositato parrebbe proprio di sì.

Il CNOP ricorre contro l'inserimento di AssoCounseling nell'elenco delle associazioni di categoria tenuto dal MISE ai sensi della L. 4/2013, ma non solo: ricorre inoltre contro i vari pareri rilasciati negli ultimi anni da - nell'ordine - Consiglio Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo.

E poiché, nella sostanza, il CNOP motiva le sue richieste sostenendo che il counseling è un'attività riservata per Legge agli iscritti all'Ordine degli psicologi o, in subordine, ai laureati con la triennale iscritti alla sezione B dell'Albo (i così detti psicologi junior), molte associazioni di counseling hanno deciso di depositare un così detto intervento ad opponendum ovvero un intervento adesivo per sostenere la posizione di AssoCounseling (che di fatto è la posizione di "tutti" e, più in generale, la posizione del "counseling").

Ringraziamo dunque le associazioni AICo, ANCoRe, CNCP, REICO e SICOOl che sono al nostro fianco in questa battaglia. Purtroppo nessun cenno di riscontro abbiamo avuto da SICo.

Non entriamo nel merito del ricorso, poiché la sede adatta per il dibattimento è appunto il TAR, ma vogliamo soffermarci su alcuni punti:

1) Prendiamo atto che il CNOP ricorre contro il massimo organo tecnico-scientifico che si occupa di "salute" in Italia, il Consiglio Superiore di Sanità e non possiamo non notare che il parere emanato contro il quale ricorrono, è stato espresso alla presenza del Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi che, per chi non lo sapesse, è membro di diritto del Consiglio stesso.

2) Prendiamo atto che il CNOP ricorre contro il Ministero della Salute e non possiamo non notare che quel parere è frutto di un confronto avvenuto anche con psicologi che svolgono la funzione di dirigenti ministeriali.

3) Prendiamo atto che il CNOP ricorre contro il Ministero dello Sviluppo Economico ritenendo presente un difetto di istruttoria e non possiamo non notare che il Ministero dello Sviluppo Economico non solo si è scrupolosamente attenuto all'osservanza della Legge 4, ma è andato oltre, richiedendo un approfondimento al Ministero della Salute, proprio per evitare il pericolo di una potenziale sovrapposizione dell'attività di counseling con quella di psicologo.

4) Prendiamo atto che il CNOP chiede la misura cautelare (ovvero la sospensiva) ritenendo che l'inserimento di AssoCounseling sia "pericoloso" per gli psicologi e non possiamo non notare che i counselor lavoravano anche prima dell'inserimento di AssoCounseling nell'elenco del MISE, continuano a lavorare oggi e lavoreranno anche domani, indipendentemente dalla presenza o meno di AssoCounseling in quell'elenco.

AssoCounseling si costituiva in giudizio depositando le proprie memorie e documenti relativi ed altrettanto facevano i Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute attraverso l'Avvocatura di Stato.

Il Tar fissava udienza per il 5 febbraio 2015 per discutere la misura cautelare con cui il CNOP richiedeva la sospensione dell'efficacia del provvedimento con cui AssoCounseling era stata inserita nell'elenco di cui alla Legge 4/2013, nonché del parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12 Luglio 2011.

All'udienza odierna il CNOP ha rinunciato alla richiesta cautelare (ovvero la sospensiva) ed il Tribunale ha rinviato per la discussione nel merito al prossimo 15 ottobre 2015.

Colpisce molto tale scelta processuale da parte del CNOP, considerato che la richiesta della sospensione dei suddetti atti era stata avanzata con particolare insistenza proprio dal ricorrente, per la gravità ed irreparabilità del pregiudizio che i ricorrenti avrebbero sofferto in caso di mancato accoglimento della misura cautelare richiesta.

A distanza di pochi mesi (evidentemente) tale pericolo è divenuto insussistente.

Al momento, dunque, NESSUNO "stop ai counselor", come qualcuno ha tentato di sostenere negli ultimi giorni diffondendo messaggi allarmistici.

Il CNOP e AssoCounseling confronteranno le loro posizioni all'interno di un procedimento, e quando questo sarà concluso, sapremo se si sarà trattato di uno stop o di un via libera.

titolo: Dal TAR nessuno stop ai counselor
autore/curatore: Consiglio di Presidenza Nazionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 05/02/2015
tags: assocounseling, cnop, tar, mise, ministero salute, ministero sviluppo, legge 4/2013

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