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A seguito delle molte e continue lamentele giunte a più riprese a questo Consiglio, in data 25 novembre u.s. il Consiglio di Presidenza Nazionale, durante il Consiglio Direttivo, ha deliberato di inviare a tutti gli iscritti ad AssoCounseling ed alle scuole i cui corsi sono riconosciuti da AssoCounseling la seguente comunicazione. Molti iscritti lamentano di ricevere, da enti e strutture formative, email con contenuti promozionali relativi a corsi di formazione o attività formative in genere.
Come già comunicato singolarmente a quanti ce ne hanno fatto richiesta, ribadiamo che AssoCounseling in alcun modo trasmette gli indirizzi email dei propri associati a soggetti terzi estranei al trattamento dei dati personali.
È ragionevole desumere che le scuole e gli enti formativi in genere acquisiscano dal sito web assocounseling.it tali indirizzi.
A tal proposito ribadiamo che tale pratica è contraria ai dettami del Decreto Legislativo 196/2003 (Legge sulla privacy) e come tale sanzionabile.
Riportiamo pertanto integralmente il parere del Garante risalente già al 2003:
Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. La vasta conoscibilità degli indirizzi e-mail che Internet consente, non rende lecito l'uso di questi dati personali per scopi diversi da quelli per i quali sono presenti on line. Gli indirizzi e-mail non sono, insomma, "pubblici" come possono essere quelli presenti sugli elenchi telefonici.
Il principio è stato ribadito dall'Autorità Garante (Provvedimento 1067949 del 6 febbraio 2003) che ha affrontato in questi ultimi mesi diversi casi di utenti che avevano segnalato la pratica ormai diffusa di inviare e-mail commerciali ad indirizzi di posta elettronica raccolti in rete. Alle proteste degli utenti, le società che avevano inviato le e-mail rispondevano che non vi era stata alcuna violazione della privacy perché gli indirizzi erano stati reperiti su Internet (spesso attraverso appositi software) e che pertanto erano "pubblici".
Niente di più sbagliato, afferma l'Autorità. Gli indirizzi di posta elettronica non provengono, infatti, da pubblici registri, elenchi, atti o documenti formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici e non sono sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque. La circostanza che l'indirizzo e-mail sia conoscibile di fatto, anche momentaneamente, da una pluralità di soggetti non lo rende, infatti, liberamente utilizzabile e non autorizza comunque l'invio di informazioni, di qualunque genere, anche se non specificamente a carattere commerciale o promozionale, senza un preventivo consenso.
L'Autorità sottolinea che l'eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica, anche se resi conoscibili dagli interessati per certi scopi (ad esempio su un sito istituzionale o anche aziendale) attraverso siti web o newsgroup, va "rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete".
A maggior ragione questo principio vale in caso di uso indebito di software che rastrellano automaticamente migliaia di indirizzi in rete o li creano "a tavolino" a prescindere da un accertamento sulla loro effettiva esistenza.
Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso.
Vogliamo dunque sottolineare alcuni passaggi del parere del Garante:
Gli indirizzi di posta elettronica non sono liberamente utilizzabili da chiunque per il solo fatto di trovarsi in rete. Questo è il principio generale, stabilito dal Garante, da cui bisogna partire: il solo fatto che un indirizzo eMail sia reperibile in rete non lo trasforma automaticamente né in un indirizzo pubblico né tanto meno in una implicita autorizzazione all'invio di materiale promozionale.
L'Autorità sottolinea che l'eventuale disponibilità in Internet di indirizzi di posta elettronica […] va "rapportata alle finalità per cui essi sono pubblicati sulla rete". I soci di AssoCounseling che liberamente scelgono di pubblicare il proprio indirizzo eMail lo fanno per essere contattati da potenziali clienti-utenti o per richieste di informazioni generali, ma certamente inerenti l'ambito di applicabilità della loro iscrizione ad AssoCounseling ovvero la disponibilità ad erogare prestazioni di counseling. Allo stesso modo di come un utente pubblica il proprio indirizzi eMail in un sito di annunci per essere contattato solo in relazione al bene o al servizio messo in vendita.
Per poter inviare e-mail senza violare la privacy degli utenti web è obbligatorio, dunque, ottenere prima il loro consenso. Questa è la procedura corretta da utilizzarsi: si invia una eMail preventiva in cui si chiede l'autorizzazione ad inviare, successivamente, eMail dal contenuto promozionale. Si è autorizzati a procedere solo in caso di esplicito consenso, debitamente documentabile, da parte dell'intestatario dell'indirizzo eMail contattato.
Speriamo con questa nostra eMail di aver fatto definitivamente chiarezza rispetto ad un ambito sul quale veniamo interrogati più volte.
Esortiamo dunque tutti, singoli professionisti e enti, a rispettare quanto previsto dalla Legge.
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titolo: Privacy e internet: gli indirizzi eMail non sono pubblici
autore/curatore: Consiglio di Presidenza Nazionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 26/11/2014
tags: privacy, email, garante, consenso
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