Counseling, psicologi e intelligenza artificiale: stiamo difendendo il confine sbagliato?
La presa di posizione dell’Ordine degli Psicologi della Calabria riapre una vecchia discussione. Ma nel frattempo il mondo è cambiato e forse dovremmo cominciare a porci domande diverse.
L’Ordine degli Psicologi della Calabria è intervenuto sul tema del counseling, ribadendo la necessità di tutelare i cittadini dall’esercizio di attività psicologiche da parte di persone non abilitate. La posizione, riportata da StrettoWeb il 20 ottobre 2026, richiama la legge 56/1989, la legge 4/2013, la giurisprudenza sull’esercizio abusivo della professione e le vicende della normazione UNI del counseling.
È una posizione che conosco bene. Da molti anni assisto, e talvolta partecipo, al dibattito sui confini della professione psicologica. E non ho difficoltà a riconoscere che diverse delle argomentazioni dell’Ordine calabrese hanno un solido fondamento giuridico.
La legge 56/1989 attribuisce alla professione psicologica attività di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno in ambito psicologico. La legge 4/2013, che disciplina le professioni non organizzate in ordini, esclude dal proprio ambito le attività riservate e quelle tipiche delle professioni sanitarie. Non basta dunque chiamare diversamente una prestazione per sottrarla alla disciplina che la riguarda.
Fin qui, poco da discutere.
Ma il problema, a mio avviso, comincia proprio dove finisce questa ricostruzione.
La tutela del cittadino e quella della professione
Nel comunicato calabrese ricorrono due obiettivi: tutelare la salute dei cittadini e tutelare la professione di psicologo.
Sono obiettivi che possono certamente convergere, ma non sono necessariamente coincidenti.
Tutelare il cittadino significa garantirgli prestazioni appropriate, informazioni corrette, competenze verificabili, responsabilità individuabili e possibilità di ricorso quando qualcosa non funziona.
Tutelare una professione significa anche preservarne le competenze, contrastare l’abusivismo e difenderne il riconoscimento sociale.
Il rischio nasce quando si finisce per considerare il secondo obiettivo come condizione sufficiente per realizzare il primo.
Non sempre è così.
L’appartenenza a un albo offre garanzie importanti, ma non assicura di per sé la qualità di ogni singola prestazione. E, simmetricamente, non ogni relazione di aiuto offerta da una persona che non è psicologa costituisce necessariamente un esercizio abusivo della professione.
Il confine va individuato nelle attività concretamente svolte, nelle loro finalità e nelle competenze richieste. È un lavoro più difficile della semplice contrapposizione tra categorie professionali.
E intanto è arrivata l’intelligenza artificiale
C’è però un elemento che rende questa discussione, oggi, profondamente diversa da quella che abbiamo conosciuto negli ultimi decenni.
Mentre continuiamo a discutere se un counselor possa occuparsi di difficoltà emotive, relazionali o esistenziali, milioni di persone possono rivolgersi a sistemi di intelligenza artificiale per parlare delle proprie angosce, delle crisi di coppia, dei conflitti familiari, delle paure e delle incertezze.
Possono ricevere risposte articolate, suggerimenti, interpretazioni, esercizi e indicazioni pratiche.
Non sto sostenendo che queste risposte siano sempre appropriate, né che equivalgano a una prestazione psicologica professionale. Sto osservando che una parte delle funzioni per le quali le persone cercavano tradizionalmente un interlocutore umano è già accessibile attraverso sistemi tecnologici.
E qui nasce una domanda interessante.
Se una persona chiede a un counselor come affrontare una separazione, ci interroghiamo sulla natura dell’intervento e sull’eventuale sconfinamento nelle competenze psicologiche.
Se pone la stessa domanda a un sistema di IA, che magari le restituisce una risposta più articolata di quella che potrebbe ricevere da molti interlocutori umani, quale criterio utilizziamo?
Naturalmente le due situazioni non sono giuridicamente identiche. Le responsabilità di un professionista e quelle dei soggetti che sviluppano e mettono a disposizione sistemi di IA appartengono a quadri normativi differenti.
Ma il problema sostanziale rimane: se ciò che intendiamo tutelare è la salute del cittadino, non possiamo limitarci a domandarci chi abbia il diritto di offrire una prestazione. Dobbiamo anche interrogarci su come quella prestazione venga effettivamente erogata, quali rischi comporti e chi ne risponda.
Dopo decenni di confronti, controversie e battaglie, il mondo del counseling ha imparato a confrontarsi con i confini della propria attività. Esiste un perimetro entro il quale il counselor può legittimamente operare, senza invadere le competenze riservate alla professione psicologica. Che poi tutti rispettino quel perimetro è un’altra questione, ma non diversa, in linea di principio, da quella che riguarda il rispetto delle regole da parte di qualsiasi professionista.
L’intelligenza artificiale introduce invece un problema radicalmente nuovo. Non possiede una qualifica professionale, non appartiene a un ordine, non risponde personalmente delle proprie prestazioni e non riconosce necessariamente, nelle risposte che produce, i confini che il nostro ordinamento ha costruito tra le diverse professioni. Può attraversarli con una facilità impressionante, offrendo all’utente contenuti che spaziano dal semplice consiglio alla formulazione di ipotesi diagnostiche o indicazioni di intervento.
E allora mi domando se non stiamo continuando a sorvegliare con grande attenzione un confine che abbiamo imparato a conoscere, mentre se ne stanno trasformando altri, assai più difficili da individuare e presidiare.
Il limite della difesa territoriale
Le professioni regolamentate sono nate e si sono sviluppate anche attraverso la delimitazione di ambiti di competenza.
Questo modello ha una sua ragionevolezza. Ma rischia di diventare insufficiente in un mondo nel quale conoscenze, strumenti e capacità operative si distribuiscono sempre più rapidamente.
L’intelligenza artificiale non è semplicemente un nuovo concorrente della professione psicologica. È qualcosa che mette in discussione il rapporto stesso tra conoscenza, competenza, prestazione e responsabilità.
Un sistema può produrre una risposta tecnicamente sofisticata senza essere un professionista. Un professionista può utilizzare strumenti che possiedono capacità superiori alle sue in determinati compiti, continuando tuttavia a rispondere delle proprie scelte.
In questo scenario, continuare a definire l’identità professionale prevalentemente attraverso ciò che gli altri non possono fare rischia di diventare una strategia sempre meno efficace.
Non perché le riserve di legge debbano essere ignorate. Le leggi si rispettano finché sono vigenti e si modificano attraverso gli strumenti democratici.
Semplicemente perché la legittimità giuridica di una competenza non coincide necessariamente con il suo valore percepito, né garantisce che quella competenza continui a essere richiesta nelle forme che conosciamo.
La responsabilità potrebbe diventare più importante dell’esclusività
Forse dovremmo cominciare a spostare l’attenzione.
Non soltanto chiedere quali attività siano riservate allo psicologo, ma quali responsabilità lo psicologo sia in grado di assumere.
Non soltanto rivendicare il possesso di determinate conoscenze, ma dimostrare la capacità di integrarle criticamente con conoscenze e strumenti prodotti anche al di fuori della professione.
Non soltanto difendere una relazione umana in quanto tale, ma comprenderne e renderne riconoscibile il valore, anche quando altri sistemi sono capaci di offrire risposte efficaci, immediate e rassicuranti.
La responsabilità, la capacità di giudizio, la gestione dell’incertezza e la disponibilità a rispondere delle conseguenze delle proprie decisioni potrebbero diventare elementi sempre più importanti dell’identità professionale.
Non perché siano qualità automaticamente possedute da tutti gli psicologi. per il fatto che sono qualità sulle quali una professione può costruire una propria credibilità, anziché limitarsi a rivendicare un’esclusiva.
E aggiungerei un altro elemento: la capacità di non offrire sempre e comunque una risposta.
In una società nella quale le risposte diventano abbondanti, immediate e poco costose, può acquistare valore anche la competenza di riconoscere quando una risposta sarebbe prematura, quando occorre approfondire, quando è necessario tollerare l’incertezza.
Una domanda agli Ordini, ma anche a noi stessi
Non penso che l’Ordine degli Psicologi della Calabria sbagli a richiamare il rispetto della legge. È una delle sue funzioni istituzionali.
Penso però che sarebbe utile accompagnare queste prese di posizione con una riflessione più ampia.
Quale professione psicologica vogliamo costruire in un mondo nel quale una parte crescente delle attività conoscitive, comunicative e di supporto potrà essere svolta anche da sistemi artificiali?
Quali garanzie dovremo offrire ai cittadini?
Come cambieranno le nostre responsabilità?
E soprattutto: quali competenze continueranno a rendere desiderabile, e non semplicemente obbligatorio per legge, il ricorso a uno psicologo?
Sono domande sulle quali rifletto da tempo e che ho cercato di approfondire anche nel mio prossimo saggio, Il Fortino délabré – Il futuro scavalcherà la professione di psicologo, in uscita a fine febbraio 2027 per Edizioni Magi. Non tanto per cercare risposte definitive, quanto per interrogarmi sulla capacità della nostra professione di riconoscere e attraversare le trasformazioni che la riguardano.
Non ho risposte definitive. E diffido un poco di chi sostiene di averle.
Mi sembra però che continuare a concentrare il dibattito prevalentemente sul counseling rischi di farci guardare una trasformazione enorme attraverso una finestra troppo piccola.
La tutela della professione resta importante. Ma forse dovremmo cominciare a considerare che il futuro della psicologia non dipenderà soltanto da ciò che riusciremo a impedire agli altri di fare, bensì da ciò che sapremo continuare a offrire, assumendocene la responsabilità.
E non è affatto la stessa cosa.
Riferimenti
- Danilo Loria, Calabria, l’Ordine degli Psicologi interviene sul counseling, StrettoWeb, 20 ottobre 2026.
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 1.
- Legge 14 gennaio 2013, n. 4, art. 1, comma 2.
Fonte originale: Rolando Ciofi, Counseling, psicologi e intelligenza artificiale: stiamo difendendo il confine sbagliato?, pubblicato originariamente su Rolandociofis’ Blog, ottobre 2026.









