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In data 5 dicembre 2019 il Consiglio Direttivo di Federcounseling ha deliberato all’unanimità di integrare i criteri di accesso alla formazione in counseling aprendo anche a coloro che, pur essendo privi di una laurea triennale, possono dimostrare una solida e comprovata esperienza in aree afferenti al counseling.
Lo scorso gennaio 2018 la federazione aveva deliberato che, a partire dal gennaio 2020, il titolo di studio minimo per accedere alla formazione triennale in counseling fosse innalzato al possesso di un diploma di laurea triennale (Delibera n. 2 del 19 gennaio 2018).
A seguito dell’evoluzione delle normative e delle raccomandazioni europee in merito alla valorizzazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché in ragione di una maggior aderenza ai riferimenti contenuti nel quadro europeo delle qualifiche (EQF), la federazione ha deciso di consentire l’iscrizione ai corsi triennali di counseling anche a tutti coloro che possono dimostrare di avere svolto attività lavorativa e/o di volontariato per almeno 60 mesi effettivi, anche non continuativi, nei seguenti ambiti: educativo, giuridico, organizzativo, parasanitario, sanitario, scolastico e sociale (Delibera n. 1 del 5 dicembre 2019).
La verifica di questi nuovi requisiti dovrà avvenire grazie a un processo di convalida da parte degli enti di formazione i cui corsi sono riconosciuti dalle associazioni aderenti alla federazione.
In particolare l’ente formativo dovrà procedere all’identificazione dei requisiti, all’acquisizione della relativa documentazione, alla sua valutazione nonché alla redazione di una relazione che accompagnerà il discente per tutto il cursus studiorum.
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titolo: Corsi di formazione triennale in counseling: criteri di accesso dal 2020
autore/curatore: Segreteria
fonte: Federcounseling
data di pubblicazione: 06/12/2019
tags: corsi triennali, counseling, formazione, laurea triennale, training standard
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