Counseling: la tutela dei cittadini richiede chiarezza, non delegittimazione

Le associazioni professionali rispondono alle dichiarazioni dell’Ordine degli psicologi della Calabria: rispetto delle competenze, rigore nell’applicazione delle norme e confronto concreto per la tutela dei cittadini.

ROMA, 23 OTTOBRE 2026. – Le associazioni professionali AICo, ANCoRe, AProCo, AssoCounseling, CNCP, ENPACO e SICo esprimono ferma contrarietà alle dichiarazioni diffuse dall’Ordine degli psicologi della Calabria, riprese il 20 ottobre da alcune testate giornalistiche locali, in relazione a un’iniziativa di ascolto gratuito organizzata a Reggio Calabria in occasione della Giornata Internazionale dell’Ascolto.

Ancora una volta, un’iniziativa dedicata all’ascolto e alla relazione d’aiuto diventa occasione per proporre una rappresentazione del counseling che ne mette in discussione la legittimità e rischia di alimentare nei cittadini un’immagine distorta e ingiustamente svalutante di un’intera categoria professionale.

La tutela della salute e delle competenze professionali è un principio fondamentale che condividiamo e rispettiamo. Non può, tuttavia, diventare il presupposto per rivendicare un’esclusività su ogni forma di ascolto, orientamento e accompagnamento delle persone nelle difficoltà della vita.

Il counseling è una professione esercitata in Italia nel quadro delle professioni non organizzate in ordini o collegi, disciplinato dalla Legge 4/2013, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’ordinamento. Le associazioni professionali operano per qualificarne l’esercizio attraverso percorsi formativi, standard professionali, codici deontologici, aggiornamento permanente e strumenti di tutela dell’utenza.

La Legge 56/1989 definisce la professione di psicologo e ne individua le competenze, comprese le attività di prevenzione, diagnosi e sostegno in ambito psicologico. Si tratta di prerogative che riconosciamo e che non intendiamo mettere in discussione. Ma questo non significa che qualsiasi attività fondata sull’ascolto o sulla relazione d’aiuto costituisca automaticamente una prestazione psicologica riservata.

Non rivendichiamo il diritto di esercitare la professione di psicologo senza essere psicologi. Rivendichiamo il diritto di esercitare legittimamente la professione di counselor, senza essere sistematicamente assimilati a chi esercita abusivamente un’altra professione.

Il counseling opera infatti in ambiti diversi da quelli riservati per legge alla professione di psicologo.

Riteniamo culturalmente e professionalmente importante riconoscere che non ogni difficoltà, sofferenza o passaggio critico della vita costituisce di per sé una condizione patologica. Ricondurre indiscriminatamente queste esperienze alla dimensione sanitaria rischia di favorire una medicalizzazione dell’esistenza e di ridurre lo spazio dell’autonomia e della responsabilità personale.

Anche sul piano giuridico occorre distinguere con rigore l’esistenza di una professione dalle condotte concretamente esercitate dai singoli professionisti.

Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 545 e 546 del 2019, è intervenuto sulle contestazioni relative all’iscrizione delle associazioni di counseling nell’elenco ministeriale previsto dalla Legge 4/2013. Allo stesso modo, il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 16562/2016, relativa a una specifica vicenda di esercizio abusivo, non può essere trasformato in una dichiarazione generale di illegittimità del counseling.

L’articolo 348 del Codice penale sanziona l’esercizio abusivo di attività professionali riservate. Eventuali sconfinamenti devono dunque essere valutati rispetto alle condotte concretamente poste in essere, e non attribuiti indistintamente a chiunque eserciti una professione.

Contrastare l’abusivismo è doveroso. Utilizzarne il richiamo per delegittimare un’intera categoria, senza distinguere tra attività lecite e condotte vietate, non contribuisce alla tutela dei cittadini, ma alimenta confusione e sfiducia.

Proprio per questo riteniamo che gli Ordini professionali, in ragione delle proprie funzioni pubbliche, abbiano una particolare responsabilità nel garantire rigore, equilibrio e correttezza dell’informazione. La tutela delle competenze non deve trasformarsi in una difesa corporativa dei confini professionali, né nella negazione della legittimità di altre attività esercitate nel rispetto della legge.

La complessità dei bisogni delle persone richiede pluralità di competenze, chiarezza dei rispettivi ambiti di intervento e capacità di collaborazione. La sicurezza degli utenti si costruisce attraverso la qualità della formazione, la trasparenza delle qualifiche, il rispetto dei limiti professionali e la possibilità di compiere scelte consapevoli.

Per queste ragioni riteniamo necessario superare la contrapposizione e aprire un confronto serio, documentato e concreto. Un luogo per questo confronto esiste già: il tavolo di normazione tecnica presso UNI, nel quale le parti interessate possono contribuire alla definizione trasparente di attività, competenze e standard professionali.

Chiediamo che questo percorso possa svolgersi attraverso la partecipazione responsabile di tutte le parti, compresi il CNOP e gli Ordini territoriali, nell’interesse prioritario dei cittadini.

Le associazioni firmatarie continueranno a tutelare la dignità, la reputazione e la libertà di esercizio dei counselor che rappresentano, contrastando ogni forma di delegittimazione generalizzata e mantenendo ferma la disponibilità a un confronto fondato sul reciproco riconoscimento.

Non chiediamo privilegi né deroghe alle norme. Chiediamo il rispetto della legge, delle competenze e della dignità di ogni professione. Perché la tutela dei cittadini non si realizza negando l’esistenza dell’altro, ma riconoscendo responsabilmente il valore e i limiti delle diverse professionalità.

Le associazioni firmatarie

Monica Ferri, AICo
Angela Latella, ANCoRe
Maurizio Mennella, AProCo
Noella Barison, AssoCounseling
Marco Deriu, CNCP
Abele Contu, ENPACO
Andrea Gogliani, SICo

 

Allegati

Autore

Post correlati