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  Statuto

AssoCounseling è stata costituita l'8 luglio 2009 presso lo studio del Notaio Marco Casini di Firenze. L'Atto costitutivo (Repertorio n. 430 e n. 468, Raccolta n. 309) è stato registrato a Prato il 3 agosto 2009 al n. 1828. Il presente Statuto è siglato come allegato "A" dell'Atto costitutivo.


Articolo 1
(denominazione)

1. È costituita senza scopo di lucro una libera associazione, apolitica e apartitica, di carattere nazionale tra counselor professionisti denominata AssoCounseling, regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.


Articolo 2
(sede)

1. L'associazione ha sede nazionale in Milano, via della Moscova n° 47/A.

2. L'associazione inoltre, su delibera del Consiglio di Presidenza Nazionale, può istituire sedi: secondarie, regionali, periferiche, filiali e rappresentanze, tutte dipendenti dalla sede nazionale.


Articolo 3
(scopo)

1. L'associazione si prefigge i seguenti scopi:

a. Definire l'attività professionale di counseling.
b. Definire gli standard formativi per i singoli counselor.
c. Tutelare la specifica attività svolta dai counselor professionisti.
d. Accreditare specifici organismi atti alla formazione secondo gli standard definiti al punto b) del presente comma.
e. Accreditare specifici iter formativi secondo gli standard definiti al punto b) del presente comma.
f. Realizzare la costituzione di un registro di professionisti riconosciuto a livello nazionale.
g. Realizzare un iter di verifica in ingresso dei requisiti per l'iscrizione dei soci.
h. Definire l'obbligo per i soci di procedere all'aggiornamento permanente nonché di prevedere idonei strumenti di verifica che accertino l'effettivo adempimento di tale obbligo.
i. Realizzare con cadenza periodica la verifica dei requisiti in possesso dei singoli soci finalizzata a mantenere lo status stesso di socio.
l. Vigilare sull'osservanza del codice di deontologia, che prevede sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere.
m. Stabilire rapporti di dialogo e di confronto con enti e associazioni operanti nel settore del counseling, sia italiani che internazionali.
n. Predisporre centri di documentazione a servizio dei soci.
o. Favorire lo studio, l'approfondimento e la diffusione del counseling professionale.
p. Svolgere manifestazioni, convegni, congressi, dibattiti, seminari il cui obiettivo sia la diffusione e il raggiungimento dei propri scopi statutari.
q. Realizzare pubblicazioni editoriali e non finalizzate al raggiungimento dei propri scopi statutari.
r. Promuovere e tutelare in ogni sede gli interessi generali della professione di counseling anche ponendosi come parte interessata in trattative di carattere contrattuale e in generale sindacale.
s. Rappresentare a livello italiano il counseling professionale all'interno di più ampie associazioni europee in accordo con le Direttive comunitarie riguardanti il raggiungimento degli standard comuni in tema di riconoscimento.


Articolo 4
(durata)

1. La durata dell'associazione viene stabilita a tempo indeterminato.


Articolo 5
(entrate e uscite)

1. Il patrimonio e le entrate dell'associazione sono costituite da:

a. Quote associative annue.
b. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti siano essi provenienti da persone fisiche o giuridiche.
c. Contributi straordinari dei soci.
d. Proventi straordinari ottenuti attraverso l'attività dell'associazione per: ricerche, diritti d'autore, consulenze, manifestazioni scientifiche e di promozione dell'attività di counseling professionale.
e. Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.
f. Beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell'associazione.
g. Contributi e finanziamenti di enti pubblici nonché di sponsorizzazioni nazionali e internazionali.
h. Ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

2. Le quote associative annue devono essere pagate in un'unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun anno. Le quote associative annue sono dovute per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci; il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione dopo il 31 marzo dell'anno in corso è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

3. Le uscite dell'associazione sono costituite da:

a. Uscite per la gestione annuale dell'esercizio.
b. Uscite straordinarie quali quelle destinate all'incremento dei capitali fissi e delle attrezzature nonché quelle volte ad incrementare la stato patrimoniale dell'associazione.

4. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


Articolo 6
(soci)

1. In attesa del riordino legislativo delle professioni, con particolare riferimento alla riforma delle professioni intellettuali, nonché in relazione al recepimento delle direttive comunitarie in materia da parte delle istituzioni italiane, possono aderire all'associazione tutti coloro che, maggiorenni, abbiano conseguito idonei titoli professionali o abbiano conseguito una scolarizzazione adeguata rispetto all'attività professionale – il counseling – oggetto di questa associazione, nonché abbiano superato l'esame di valutazione professionale promosso dall'associazione stessa. In particolare i soci dell'associazione si distinguono in:

a. Soci professionisti (definiti anche Professional Counselor).
b. Soci certificati (definiti anche Professional Certified Counselor).
c. Soci supervisori (definiti anche Supervisor Counselor).

2. I soci professionisti sono coloro i quali, in possesso di idonea formazione – così come definita dall'associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni – chiedono di sostenere e superano l'esame di valutazione professionale finalizzato all'iscrizione al registro dell'associazione.

3. I soci certificati sono coloro i quali, già soci professionisti, vengono riconfermati tali al compimento del primo triennio dalla prima iscrizione, ed alla scadenza di ogni successivo triennio, in base ai requisiti richiesti dal presente statuto e dai regolamenti interni dell'associazione.

4. I soci supervisori sono coloro i quali, già soci certificati, possono dimostrare uno specifico percorso formativo – così come definito dall'associazione attraverso l'emanazione dei propri regolamenti interni – volto ad acquisire idonea capacità e competenza per espletare il ruolo di supervisore.

5. L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande è deliberata dal Consiglio di Presidenza Nazionale. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.


Articolo 7
(doveri dei soci)

1. I soci sono obbligati:

a. All'osservanza delle norme statutarie ed in particolare a condividere gli scopi del presente statuto.
b. All'osservanza delle norme deontologiche fissate dall'associazione.
c. All'osservanza dei regolamenti interni fissati dall'associazione con particolare riferimento all'obbligo dell'aggiornamento permanente.
d. Al pagamento della quota sociale annua stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale.
e. A favorire con il proprio impegno e comportamento il raggiungimento degli scopi statutari.


Articolo 8
(elettorato attivo e passivo)

1. L'elettorato attivo è costituito da tutti quei soci che, iscritti da almeno un anno ed in regola con i versamenti delle quote sociali, godono di diritto di voto in assemblea anche ai fini dell'elezione degli organi sociali.

2. L'elettorato passivo è costituito da tutti quei soci che, iscritti da almeno tre anni ed in regola con i versamenti delle quote sociali, possono essere eletti a cariche sociali, nazionali e non.

3. Per poter essere eletti alle cariche sociali è inoltre necessario che – fermo restando i requisiti di cui al comma precedente – i soci non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alle attività previste dall'associazione.


Articolo 9
(perdita della qualifica di socio)

1. La qualifica di socio può venire meno:

a. In caso di dimissioni volontarie.
b. In caso di decadenza qualora vengano a mancare uno o più requisiti per i quali il socio è stato ammesso.
c. In caso di morosità nel pagamento della quota sociale.
d. Per delibera di esclusione ratificata da parte del Consiglio di Presidenza Nazionale su proposta del Collegio dei Probiviri. Sono considerate cause di esclusione, a titolo esemplificativo: indisciplina o violazione delle norme dettate nel presente statuto, indisciplina o violazione delle norme del codice deontologico, indegnità documentata ed accertata dal Collegio dei Probiviri.


Articolo 10
(organi nazionali)

1. Sono organi nazionali dell'associazione:

a. L'Assemblea Nazionale.
b. Il Consiglio di Presidenza Nazionale.
c. Il Presidente.
d. Il Tesoriere.
e. Il Segretario Generale.
f. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
g. Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

2. Sono organi nazionali dell'associazione con soli poteri consultivi:

a. Le Commissioni.
b. I Responsabili regionali.


Articolo 11
(assemblea nazionale)

1. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo nonché per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

2. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria per decisione del Consiglio di Presidenza Nazionale o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

3. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata con preavviso di almeno 60 giorni mediante comunicazione postale (lettera semplice) o comunicazione elettronica (eMail) indirizzata a tutti i soci e con affissione nella sede sociale: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

4. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto. Ogni socio è titolare di un voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto soltanto ad altro socio: non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea Nazionale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando vi intervenga almeno la metà più uno degli iscritti ed in seconda convocazione l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

7. L'Assemblea Nazionale delibera con voto palese. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza e di esse sarà redatto Verbale.


Articolo 12
(competenze dell'assemblea nazionale)

1. All'Assemblea Nazionale spettano le seguenti prerogative:

a. Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale.
b. Eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale.
c. Fissare, su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale, le quote di iscrizione ed i contributi associativi annuali nonché la penale per i ritardati pagamenti.
d. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Presidenza Nazionale e dal Collegio dei Probiviri.
e. Deliberare sulle modifiche dello Statuto.
f. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di presidenza Nazionale o dal Collegio dei Probiviri.


Articolo 13
(consiglio di presidenza nazionale)

1. L'associazione è diretta dal Consiglio di Presidenza Nazionale, composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7.

2. Possono eleggere i membri del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto.

3. Possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2, del presente Statuto, nonché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3 del presente statuto.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, non possono far parte del Consiglio di Presidenza Nazionale i Rappresentanti Legali e/o i Direttori degli enti e degli organismi formativi di cui all'articolo 3, punto d del presente statuto.

5. I membri del Consiglio di Presidenza Nazionale durano in carica 4 (quattro anni) e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati.

6. Il Consiglio di Presidenza Nazionale elegge al proprio interno, se non già nominati dall'Assemblea:

a. il Presidente
b. il Vicepresidente
c. il Tesoriere
d. il Segretario Generale


Articolo 14
(competenze del consiglio di presidenza nazionale)

1. Al Consiglio di Presidenza Nazionale sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ad eccezione di quanto è riservato – per Legge e per statuto – all'Assemblea Nazionale dei soci.

2. In particolare il Consiglio di Presidenza Nazionale:

a. è l'organo di politica professionale dell'associazione, elabora i pareri dell'Assemblea e li trasforma in indirizzi operativi.
b. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea.
c. Procede all'inizio di ogni anno sociale alla revisione dell'elenco dei soci.
d. Delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci.
e. è responsabile della realizzazione e dell'aggiornamento dei regolamenti interni all'associazione.


Articolo 15
(modalità di convocazione e svolgimento del consiglio di presidenza nazionale)

1. Il Consiglio di Presidenza Nazionale è convocato dal Presidente o in sua assenza od impedimento dal Vicepresidente presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a tutti i membri del Consiglio almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a 2 (due) giorni con convocazione fatta a mezzo telegramma o telefax o per posta elettronica. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica.

2. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vicepresidente.

3. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri intervenuti.

4. In caso di parità di voto ha prevalenza la decisione alla quale accede il Presidente.

5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza Nazionale sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario in apposito registro.


Articolo 16
(membri particolari del consiglio di presidenza nazionale e rappresentanza legale)

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza Nazionale è il Presidente dell'associazione.

2. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale.

3. Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza Nazionale, può rilasciare procura a terzi, purché soci, per il compimento di atti continuativi nell'interesse dell'associazione.

4. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

5. Il Tesoriere è responsabile dell'amministrazione del patrimonio dell'associazione, relaziona al Consiglio di Presidenza Nazionale ed alla Assemblea Nazionale sul suo andamento, esamina i rendiconti annuali delle eventuali sedi periferiche e ne cura i rapporti amministrativi.

6. Il Segretario Generale, su incarico del Consiglio di Presidenza Nazionale, cura la gestione organizzativa ed amministrativa dell'associazione.


Articolo 17
(collegio nazionale dei revisori dei conti)

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto.

3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2 e comma 3, del presente Statuto.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo possono far parte del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti anche soggetti esterni all'associazione purché iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, eletti dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio di Presidenza Nazionale, e fermo restando i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3 del presente statuto.

5. I membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti durano in carica 4 (quattro anni) e sono rieleggibili per altri 2 (due) mandati.

6. Il Collegio, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente – se non nominato dall'Assemblea Nazionale – ed il Segretario.


Articolo 18
(collegio nazionale dei probiviri)

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti.

2. Possono eleggere i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 1, del presente Statuto (elettorato attivo).

3. Possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri tutti i soci di cui all'articolo 8, comma 2 e comma 3 del presente Statuto (elettorato passivo).

4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri giudica secondo equità.

5. Il Collegio Nazionale dei Probiviri, nella prima seduta, elegge nel proprio seno il Presidente – se non nominato dall'Assemblea Nazionale – ed il Segretario.

6. Il Collegio decide sulle eventuali controversie che potranno sorgere fra i Soci o fra questi e l'associazione o i suoi organi secondo quanto previsto dal Regolamento Interno.


Articolo 19
(procedimento disciplinare)

1. Ogni segnalazione di violazione da parte del socio delle regole di deontologia professionale e delle disposizioni del presente statuto viene immediatamente comunicata, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, al socio al quale è garantito il diritto di difesa in conformità al regolamento interno che disciplina il procedimenti disciplinare e prevede sanzioni graduali.


Articolo 20
(incompatibilità)

1. Non sussistono incompatibilità con iscrizioni in altri organismi associativi, albi ed elenchi.


Articolo 21
(scioglimento)

1. È causa di scioglimento dell'associazione la riduzione del numero di soci a meno di 5 (cinque). L'Assemblea delibera lo scioglimento con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Nel caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci determina le modalità della liquidazione e il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altre associazioni oppure ad altri enti aventi finalità simili a quelle indicate all'art. 3 del presente statuto.


Articolo 22
(disposizioni finali)

1. Quanto non espressamente previsto dalle presenti norme statutarie sarà fissato, a cura del Consiglio di Presidenza Nazionale, attraverso l'emanazione di appositi regolamenti interni, anche nel rispetto di eventuali norme sopravvenute.


Articolo 23
(rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.


Articolo 24
(norma transitoria: diritto di voto)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, fino al Primo Gennaio 2011 (duemilaundici) hanno diritto di voto tutti i soci che risultino iscritti all'associazione al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.


Articolo 25
(norma transitoria: nomine)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, fino al Primo Gennaio 2011 (duemilaundici) possono candidarsi alle cariche elettive tutti i soci che risultino iscritti all'associazione al momento della convocazione dell'Assemblea Nazionale.


Articolo 26
(norma transitoria: iscrizione all'associazione)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del presente statuto, fino al 31 Dicembre 2011 (duemilaundici) sono ammessi all'associazione senza necessità di sostenere un esame valutativo, tutti quei soci che alla data di richiesta dell'iscrizione risultino iscritti ad una analoga associazione professionale che preveda:

a) L'obbligo di far sostenere al socio un esame valutativo prima di concedere lo status di socio professionista.
b) L'obbligo di aggiornamento permanente.
c) L'obbligo di rispetto di un codice deontologico con la previsione di sanzioni graduate commisurate alla violazione compiuta.

Firenze, 8 luglio 2009

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