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Counseling Day 2023


 
Summa del parere orale sulla sentenza 8 agosto 2011 del Tribunale civile di MilanoLa sentenza con la quale il Tribunale civile di Milano ha rigettato un ricorso contro una delibera del Consiglio dell'Ordine degli psicologi della Lombardia che ha vietato ai suoi iscritti l'insgnamento nei corsi di 'counseling', preannunciando la applicazione ai trasgressori di sanzioni disciplinari, contiene affermazioni che contrastano sicuramente con i principi costituzionali che riguardano la libertà di insenamento e la libertà della scienza.

Incominciando da quest'ultimo punto, si osserva la assoluta infondatezza della tesi del Tribunale di Milano, secondo il quale occorre distinguere fra l'insegnamento dei fondamenti teorici della sciena psicologica e quello degli strumenti applicativi della stessa: cosicché gli 'atti tipici' della professione dello psicologo (profili; test; colloqui ) assumendo la sostanza di 'prestazioni professionali', e non di pensiero scientifico o tecnico, non potrebbero essere divulgati per non facilitare l'esercizio abusivo della professione d psicologo e per non pregiudicarne 'la validità'.

E' evidente che una tesi come quella sopra riportata distingue (e del tutto infondatamente per quanto riguarda le scienze sperimentali) fra l'impianto teorico delle stesse e gli strumenti di attuazione e verifica di quelle scienze; elementi che debbono essere, invece, conoscibili entrambi da una pluralità più vasta possibile di soggetti per permetterne la discussione e la critica. La 'libertà della scienza' (di cui parla l'art. 33 della Costituzione) si sostanzia, in altre parole, in un profilo per il quale non si può impedire agli scienziati di diffondere i risultati delle loro ricerche ed in parallelo nel diritto dela comunità scientifica (intesa nel senso più vasto possibile e non restringibile, dunque, agli appartenenti ad un ordine professionale) e degli stessi privati cittadini di essere informati sui fondamenti e sui metodi applicativi delle singole scienze. Principalmente di quelle che assumono un rilievo sociale, come è sicuramente per quelle psicologiche. Le funzioni tipiche degli ordini professionali sono, d'altra parte, quelle di accertare la competenza professionale dei loro iscritti e di vigilare sul corretto esercizio della profesione: certamente non quella di vigilare sui limiti della diffusione delle scienze sulle quali si fonda la professione stessa.

Così impostato il problema, è evidente che la libertà di insegnamento delle cognizioni scientifiche acquisite dagli iscritti agli ordini professionali deve essere tutelata non soltanto come diritto giuidico soggettivo dei singoli iscritti, ma anche in quanto essa risulta funzionale alla libertà della scienza. Libertà di insegnamento e libertà di divulgazione scientifica non potranno, dunque, essere limitate né per ciò che riguarda la discussione scientifica attraverso scritti, partecipazione a convegni, discussioni, dibattiti e così via, né per quanto riguarda quella attività di diffusione della scienza che avviene attraverso l'insegnameto, sia esso libero o strutturato in corsi professionali.

E' del tutto evidente, in conclusione, che la riserva agli psicologi delle attività tipiche di quella professione che è tutelata dalla legge n. 56 del 1989 non deriva dalla esistenza di una 'riserva' di conoscenze scientifiche in favore dei soli appartenenti all'ordine degli psicologi, ma dalla esistenza di efficaci controlli volti ad evitare l'uso di atti terapeutici tipici di quella professione da parte di sggetti ad essa non abilitati.

Prof. Stefano Merlini
Ordinario di Diritto Costituzionale dell'Università di Firenze

Il presente parere è stato redatto dal Prof. Merlini su richiesta di A.I.Co. che ringraziamo per averci concesso la possibilità di divulgarlo (n.d.c.)

titolo: Summa del parere orale sulla sentenza 8 agosto 2011 del Tribunale civile di Milano
autore/curatore: Stefano Merlini
argomento: Diritto
fonte: AICo
data di pubblicazione: 29/11/2011
keywords: sentenza, zerbetto, milano, opl, counseling, ordine psicologi

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