Home | Elenco iscritti | Elenco scuole | Aggiornamento | Supervisione | Eventi | Come iscriversi | News | Rassegna stampa

Vai alla home page
Oggi è mercoledì 24 aprile 2024

   .: Come iscriversi
   .: Attestato ex Legge 4/2013
   .: Esami
   .: Assicurazione
   .: Codice deontologico
 
   .: Cerca un counselor
   .: Informazioni utili
   .: Linee guida
   .: Sportello utente
   .: Definizione di counseling
 
   .: Enti di formazione
   .: Corsi triennali
   .: Specializzazioni
   .: Aggiornamenti
   .: Aggiornamenti on line
 
   .: Chi siamo
   .: Cosa facciamo
   .: Gruppo dirigente
   .: Recapiti e contatti
   .: Coordinate bancarie

Counseling Day 2023


 
Ci risiamo! Gli ordini provano a inserire il concetto di attività tipicheNei mesi di maggio e giugno 2013 gli psicologi italiani sono stati chiamati a esprimere il proprio parere rispondendo a un referendum promosso dal CNOP (Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi) volto ad introdurre alcune significative modifiche agli articoli 1, 5 e 21 del codice deontologico della professione. Il referendum ha ottenuto a luglio l'approvazione di tutte le modifiche richieste, riguardanti: l'estensione delle regole deontologiche alle prestazioni on line (art. 1); il recepimento di quanto disposto dal DPR 137/2012 in materia di aggiornamento professionale; la salvaguardia dell'utenza e della professione, vietando l'insegnamento da parte degli psicologi a soggetti estranei alla professione stessa (art. 21). Ed è proprio sulla modifica approvata dell'art. 21 che vorrei concentrare le mie considerazioni.

L'art. 21, nella versione recentemente in vigore, sancisce in particolare che "l'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave".

A parte evidenti profili di incostituzionalità in ragione del disposto dell'art. 33 della Costituzione, secondo il quale "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", tale articolo non tutela la professione di psicologo, piuttosto, con il solo intento di difendere confini ed interessi corporativi di pochi, anzi pochissimi, rischia di procurare danni seri all'occupazione, alla produttività, alla professionalità in generale.

Questa modifica del codice, nata da un referendum on line, a cui hanno risposto un numero irrilevante di iscritti, interviene sulla libertà professionale e soprattutto incide negativamente nell'ambito di applicazione della professione dello psicologo; niente più scuole per counselor, musicoterapia, psicomotricità, pedagogia, etc. questa è miopia corporativista.

La modifica dell'art. 21 è certamente finalizzata ad attaccare e sminuire le attività svolte dai liberi professionisti riconosciuti dalla legge 4/2013. Il bieco tentativo è quello di dire che non esiste altra professione al di fuori di quella dello psicologo; ma ci scordiamo che le riserve non si allargano a colpi di referendum deserti, nessuna norma istitutiva parla di attività caratteristiche, anche ascoltare un amico che ti parla di un suo problema è vietato perché attività caratteristica dello psicologo? Anche dialogare con i genitori di un bambino complesso è vietato all'insegnante perché attività caratteristica dello psicologo? Comprare e leggere un libro di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici è abuso di professione?

Beh stiamo esagerando…

Credo gli ordini debbano arrendersi, l'Europa non permetterebbe l' allargamento delle riserve e il sistema duale è ormai sancito dalla legge 4/2013 e riconosciuto da molto prima da tutti i nostri utenti che si sentono molto più garantiti dal sistema associativo, fatto di formazione, qualità, innovazione, deontologia e controlli che dall'obsoleto sistema ordinistico.

Viviamo in un contesto economico e sociale dove le professioni sono in continuo divenire e sempre più necessitano di una sinergia ed una capacità multidisciplinare in grado di soddisfare puntualmente le richieste del mercato, attraverso un sistema basato sulla competenza e sulla professionalità.

L'art. 21 va nella direzione contraria, alzando muri e recinti che impediscono la condivisione di competenze e impoveriscono la crescita professionale di tutti, psicologi compresi.

Se l'intento quindi è quello di ostacolare un sistema di professioni che in un qualche modo può entrare in concorrenza con l'attività dello psicologo, per quanto riguarda le attività che la legge non riserva all'ordine professionale, riteniamo sia una battaglia che debba farsi sulle competenze e non sui paletti!

Sappiamo che questo è l'ennesimo errore degli ordini che danneggerà primi fra tutti i propri iscritti, ma abbiamo anche la consapevolezza che non sarà l'ultimo perché la spinta a tirar su barricate è tipica di questo mondo, noi invece proponiamo sistemi aperti, competitivi e siamo sempre pronti al dialogo.

titolo: Ci risiamo! Gli ordini provano a inserire il concetto di attività tipiche
autore/curatore: Emiliana Alessandrucci
argomento: Politica professionale
fonte: Il Giornale delle Partite IVA, Anno 5, Numero 33, Ottobre 2013, p. 28
data di pubblicazione: 14/10/2013
keywords: ordine psicologi, referendum, codice deontologico, art. 21, articolo 21, counseling

Home | Privacy | Note legali | Sportello utente | Contatti | Partnership | RSS

© 2009-2024 AssoCounseling. Codice fiscale 97532290158. Tutti i diritti riservati.