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Counseling Day 2023


 
Verso la giusta direzioneIl Consiglio dei Ministri del 15 giugno, con una prova di efficienza inusuale per la politica italiana, ha approvato lo schema di DPR di riforma degli ordinamenti professionali, in attuazione della Legge n. 148/2011. È un provvedimento di grande importanza, perché interviene su tutte le professioni ordinistiche, e molto urgente perché deve essere definitivamente approvato entro il 13 agosto (prima di quella data deve passare dal Consiglio di stato e dalla Corte dei conti): in caso contrario gli Ordini vedrebbero decadere parti rilevanti dei propri ordinamenti.

Nel rispetto della delega, lo schema di DPR definisce alcuni processi per la modernizzazione delle professioni ordinistiche: libertà di accesso, fatto salvo l’esame di stato; obbligatorietà della formazione continua per il professionista; obbligatorietà della assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; funzione disciplinare affidata a organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; pubblicità informativa, etc.

Sono tutti temi che noi del Colap abbiamo da sempre considerato di grande importanza per rendere il sistema della professioni più efficiente e per migliorare la qualità dei servizi professionali: basta leggere il nostro manifesto del 2000 o gli articoli pubblicati nel corso degli anni per averne inconfutabile conferma. Di particolarmente rilevante nel provvedimento troviamo la definizione di professione regolamentata che, finalmente, si accosta a quella europea. C’è da chiedersi, in un momento in cui tanti straparlano di uscita dall’Euro, e quindi dai vincoli che ci pone l’Europa, quasi fosse bere un bicchiere di acqua fresca, dove sarebbe il nostro Paese se non si fosse giovato (purtroppo con colpevole parsimonia) delle spinte al rinnovamento che ci sono arrivate negli ultimi cinquanta anni dal Bruxelles!

Nella definizione di “professione regolamentata” troviamo, con assoluta chiarezza, che le riserve professionali sono soltanto quelle previste dalla Legge, ponendo così finalmente nel nulla i continui tentativi di un loro fraudolento ampliamento con l’introduzione del concetto delle attività “tipiche” e non rinveniamo il termine intellettuale, altro tentativo di confinare nel solo campo ordinistico il concetto di professione e solo ai soggetti iscritti agli albi la qualifica di professionisti. In aggiunta la definizione data dal Governo, che ha ritenuto necessario accostare al termine professione l’aggettivo regolamentata, vuol significare che esistono anche le professioni associative, che molti si ostinano a chiamare ancora non regolamentate.

Noi lo sappiamo bene, ma i nostri colleghi ordinisti lo negano convintamente. In altri termini con la nuova definizione vengono stroncati tutti gli asini di battaglia (chiamarli cavalli sarebbe offensivo per la specie) ancora anacronisticamente cavalcati dai vertici del CUP, in ultimo nell’audizione del 20 giugno dinnanzi la X° Commissione del Senato: non è mai stato vero, e non lo è ora a maggior ragione, che il termine professionista connoti solo un soggetto iscritto a un ordine professionale. Proseguendo nell’esame del testo rileviamo una equilibrata definizione del concetto di pubblicità informativa, certamente utile all’utenza per la scelta del professionista. Vi è poi l’introduzione, sia pure graduata nel tempo, dell’obbligo della formazione continua. Il provvedimento motiva questa previsione a garanzia della qualità e dell’efficienza della prestazione professionale nell’interesse dell’utente e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale. L’aggiornamento potrà essere gestito sia dagli ordini che, udite udite, dalle associazioni professionali! Su questo punto sono necessarie alcune riflessioni. Intanto, con questa previsione, la professioni associative vincono la loro più grande battaglia per l’efficienza del sistema professionale del Paese.

Da sempre il loro modus operandi si è qualificato per l’attenzione data alla formazione continua, senza la quale il professionista associato viene espulso dalla associazione. Hanno insistito perché la formazione continua fosse estesa a tutte le professioni ma hanno avuto contro, sino all’altro giorno, gli Ordini professionali che, tesi a proteggere i più ignoranti dei loro iscritti (ecco lo spirito della corporazione e il tradimento della surroga avuta dallo stato al momento dello loro costituzione a protezione dell’utenza) hanno sempre sostenuto che il superamento dell’esame di stato fosse elemento sufficiente a qualificare il professionista, rispetto agli altri, secondo loro, solo modesti “prestatori d’opera”.

Con il nuovo provvedimento si certifica, all’opposto, che l’esame di stato non basta per garantire una buona prestazione professionale. Serve l’aggiornamento continuo. Il provvedimento assegna agli ordini il compito di erogare la formazione, e questo è, a nostro avviso, un errore perché il loro essere soggetto monopolista di una professione non consentirà di fare buona formazione. La stessa formazione continua, però, potrà essere svolta anche dalle associazioni professionali. In questo modo, da una parte conferma e consolida il sistema duale, dall’altra rende inevitabile, direi nell’immediato, una norma che consenta la costituzione di libere associazioni anche tra gli iscritti agli ordini, altro tema assai caro al nostro mondo.

Vi è poi la previsione della separazione dei consigli di disciplina dai consigli dell’Ordine, in vero un po’ macchinosa, ma indispensabile per avvicinarsi almeno al principio di terzietà del giudicante. Anche questa è una norma che per primi abbiamo chiesto, inascoltati, oltre dieci anni fa. Finalmente è arrivata. In sintesi, un provvedimento assai complesso che va nella giusta direzione, rispetta il dettato della legge che lo ha disposto e sicuramente rappresenta un grande passo avanti per la modernizzazione delle norme sulle professioni. Naturalmente, a provvedimento con inchiostro ancora fresco, alti lai si sono alzati dai vertici del mondo ordinistico, immediatamente ripresi e amplificati dai quotidiani, specializzati e no, sempre più supini e appiattiti sulle loro posizioni: nessuno ha chiesto le opinioni degli utenti, che sono i destinatari veri del provvedimento, né di altri soggetti non legati agli ordini, ad esempio le nostre associazioni.

Un solo consiglio agli amici ordinisti: non siano impulsivi, vadano prima a vedersi come è finito l’ultimo ricorso che il CUP ha fatto al TAR e poi valutino se sarebbero denari (dei professionisti ordinisti) spesi bene.

titolo: Verso la giusta direzione
autore/curatore: Giuseppe Lupoi
argomento: Politica professionale
fonte: Il Giornale delle Partite IVA, Anno 4, Numero 20, Luglio-Agosto 2012, p. 18
data di pubblicazione: 10/07/2012
keywords: riforma professioni, ordini professionali, associazioni professionali, atti tipici, riserve di legge

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