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Sentenza d'appello OPL articolo 21In data 9 maggio 2012, con la sentenza n° 58/2012, la Prima sezione civile della Corte d'Appello del Tribunale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso effettuato da alcuni psicologi lombardi a seguito di una delibera dell'Ordine degli psicologi della Lombardia, delibera che ribadiva la piena applicabilità dell'articolo 21 del codice deontologico degli psicologi.

L'articolo 21 del codice deontologico così recita: Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. E' fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

Ci state scrivendo in molti chiedendo lumi sugli effetti che avrà sulla nostra comunità professionale questa sentenza. Questo anche alla luce di alcune interpretazioni che negli ultimi giorni stanno prendendo campo su alcuni siti web e blog.

Cerchiamo dunque, in maniera analitica, di mettere chiarezza:

La sentenza prima di tutto riguarda solo ed esclusivamente gli psicologi iscritti all'Ordine, poiché si fa riferimento al codice deontologico degli psicologi italiani, l'osservanza del quale è un preciso vincolo degli psicologi, non di altre categorie.

La sentenza non è una sentenza di merito, dunque non dice affatto chi può insegnare cosa, dice semplicemente che, da parte dell'Ordine della Lombardia, è stato formalmente corretto ribadire l'applicabilità dell'articolo 21 in sede disciplinare attraverso quella delibera. La sentenza infatti dichiara la carenza di legittimazione attiva degli appellanti e delle parti intervenute nel giudizio d'appello.

Questa sentenza non cambia di una virgola ciò che è sempre stato, ovvero il divieto - da parte degli psicologi - di insegnare tecniche psicologiche a non psicologi. Dunque da questo punto di vista nessuna novità.

Per la nostra comunità professionale non cambia niente rispetto a prima. Per alcuni psicologi potrebbe esservi invece il rischio di un uso politico - da parte di alcuni Ordini - del procedimento disciplinare facendo leva proprio sull'articolo 21 del c.d.. Tuttavia reputiamo che questo rischio sia molto basso e dunque l'ipotesi molto remota.

E proprio perché non è una sentenza di merito, occorrerà che l'Ordine, di volta in volta, dimostri che un proprio iscritto nell'effettuare docenze o attività formative rivolte a non psicologi, abbia effettivamente trasmesso tecniche riservate agli psicologi.

Noi continuiamo ad assistere da spettatori a questa diatriba tutta interna alla categoria degli psicologi. Diatriba che, naturalmente, troviamo quanto mai anacronistica, in considerazione di alcune riflessioni:

In oltre 20 anni di esistenza l'Ordine degli psicologi non ha mai definito quelle che secondo lui dovrebbero essere attività, tecniche e competenze riservate alla categoria, demandando tutto all'art. 1 della L. 56/89 (Ordinamento della professione di psicologo) che in sostanza dice che le attività psicologiche sono riservate agli psicologi.

L'unica sentenza che ha stabilito un punto fermo in questa direzione è una sentenza della Cassazione di Milano che ha sancito che la somministrazione di test finalizzata alla selezione del personale è riservata agli psicologi.

Già nel 1998 l'Antitrust aveva dichiarato illegittimo l'articolo 21 del codice deontologico degli psicologi, e l'allora presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP) aveva preso l'impegno di modificarlo. Sono passati 14 anni, alcuni presidenti, e l'articolo non è stato cambiato di una virgola.

titolo: Sentenza d'appello OPL articolo 21
autore/curatore: Tommaso Valleri
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 26/06/2012
tags: opl, articolo 21, zerbetto, codice deontologico

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