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Counseling Day 2023


 
Regolare le associazioni favorisce l'utenzaNei paesi europei prevale un sistema professionale basato sul sistema accreditatorio, che significa competenze, know how ed esperienze professionali non solo documentate ma, soprattutto, misurate sul campo e quindi garantite e comparabili. È indubbio che le associazioni professionali rappresentino la forma aggregativa più efficace in un sistema basato su logiche accreditatorie. La loro funzione è infatti proprio quella di fornire fiducia all’utente garantendogli che il professionista al quale ha rilasciato l’attestato di competenza ha dimostrato di possedere la capacità di eseguire il servizio, conosce e applica le norme etiche deontologiche specifiche del servizio, è dotato di una assicurazione a copertura di eventuali danni provocati nell’espletamento del servizio e, soprattutto, è tenuto a mantenere e implementare le proprie capacità nel tempo e a scadenze prestabilite. Le associazioni sono infatti, storicamente, le prime promotrici della formazione continua.

Le associazioni rendono visibile, comprensibile e comparabile l’esperienza formativa e professionale del professionista che, muovendosi in libero mercato e senza alcuna forma di prescrizione rispetto alla qualifica necessaria, può aver difficoltà a essere riconosciuto e comparato, soprattutto laddove la comparazione avviene con professionisti europei.

Ed è proprio questo il centro del problema.

L’Europa attraverso il sistema degli EQF e la direttiva qualifiche (nella nuova formulazione evolutiva in via di approvazione dalla Commissione) suggerisce che le certificazioni delle competenze siano il più possibile tracciabili così da permettere un immediato posizionamento nella scala EQF. Se prima lo strumento di trasparenza era solo l’Europass, nel prossimo futuro gli EQF assumeranno assoluta centralità in termini di trasparenza e di comparabilità dei curriculum professionali.

E per questo la richiesta che il CoLAP, il massimo rappresentate della associazioni professionali italiane, sta avanzando ormai da anni al Governo e al Parlamento di predisporre un registro delle associazioni professionali è fondamentale: consentirebbe un reale e coercitivo controllo sulle associazioni, eliminerebbe quelle non strutturate, darebbe valore all’attestato di competenza proteggendo gli utenti. Senza il registro il valore dell’attestato non troverebbe spazio nel quadro nazionale delle qualifiche e quindi in quello europeo ed i professionisti associativi italiani si troverebbero in una situazione di svantaggio competitivo rispetto ai colleghi europei.

A questo proposito è necessario chiarire che la regolamentazione che il CoLAP richiede non riconduce ad un restringimento della concorrenza, ma, al contrario, a un sistema più competitivo, né, tanto meno, crea degli “ordinicchi”, come assumono alcuni talebani delle liberalizzazioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto è sufficiente un esempio. Una legge dello Stato impone che l’acqua minerale sia “in etichetta”, cioè la sua analisi organolettica comunichi inequivocabilmente all’utente cosa contiene quella bottiglia e le concentrazioni delle sostanze presenti siano in linea con le prescrizioni ministeriali. Questo è un restringimento della concorrenza? No, è soltanto il sistema per eliminare dal mercato acque di bassa qualità, quando non nocive per la salute. Lo stesso risultato che si vuole raggiungere con il registro: eliminare dal mercato la associazioni professionali di bassa qualità e far si che l’attestato, rilasciato da un’associazione regolamentata, sempre facoltativo, possa essere inserito nei livelli EQF ed entrare quindi nel sistema di trasparenza (nato prevalentemente per limitare le frodi) europeo. Scrivere una norma che non preveda un registro, come si stava facendo alla Camera, significa rendere vano tutto il processo di regolamentazione delle associazioni: l’utente non avrebbe le garanzie e le informazioni di cui ha bisogno, il professionista non avrebbe i titoli che gli permetterebbero di circolare in Europa.

Il pensare, poi, di sostituire l’attestato di competenza rilasciato dalla associazioni con “diplomi” rilasciati da organismi di certificazione, forniti di tutti gli accreditamenti che la fantasia umana è stata in grado di immaginare, significa un ulteriore momento di confusione per l’utente: si troverebbe di fronte un professionista con un pezzo di carta burocraticamente perfetto, ma dove si è perso il vero “saper fare”!

Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello relativo alla presunta creazione di nuovi ordini, basta riflettere sulla sostanziale divaricazione delle due forme di tutela dell’utente: ordini e associazioni professionali. Gli ordini sono enti pubblici, monopolisti della “rappresentanza” di una professione, le associazioni sono organizzazioni di tipo privato, in concorrenza su tutti i segmenti di professione. L’adesione agli ordini è imposta per legge, quella alle associazioni è volontaria.

Gli ordini sono posti a tutela di esclusive, le associazioni non hanno né rivendicano alcuna esclusiva. L’adesione a un ordine è valida per tutta la vita (basta superare un esame una tantum), quella a una associazione deve essere verificata ogni tre anni al massimo.

Una cosa solo hanno in comune: la missione di dare garanzie all’utente sulla capacità del professionista. Solo che gli ordini, anche se volessero, non possono darla per come sono costituiti, le associazioni non possono non darla: morirebbero nel volgere di un mattino.

Lo abbiamo già scritto ma sembra necessario ripeterlo. Questo è il caso in cui regolamentare porta a una apertura del mercato, riconoscere porta a rendere impercorribile la strada di nuove chiusure e nuove esclusive e, soprattutto, fornisce strumenti nuovi ed efficaci per garantire l’utente.

I tempi sono maturi perché il Governo se ne accorga e, insieme al Parlamento, la faccia propria e la regali a tutti i cittadini.

titolo: Regolare le associazioni favorisce l'utenza
autore/curatore: Giuseppe Lupoi
argomento: Politica professionale
fonte: Il Giornale delle Partite IVA, Anno 4, Numero 16, Marzo 2012, p. 18
data di pubblicazione: 01/03/2012
keywords: associazioni professionali, riconoscimento, direttiva qualifiche, eqf

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