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Risposta dell’Antitrust alla segnalazione sull'Ordine del PiemonteCon delibera del 16 marzo 2011, a seguito della segnalazione effettuata in data primo dicembre 2010 da AssoCounseling, associazione professionale di categoria, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), nella persona del suo Segretario Generale Luigi Fiorentino, ha così risposto:
Con la presente, si comunica che, nell’adunanza del 16 marzo 2011, l’Autorità ha esaminato la segnalazione in oggetto.

In tale occasione l’Autorità ha valutato i fatti denunciati e le loro possibili implicazioni rilevanti dal punto di vista della tutela della concorrenza e ha riscontrato che tali fatti esulano dall’ambito delle proprie competenze, non integrando alcuna delle ipotesi di illecito concorrenziale previste dalla disciplina antitrust nazionale e comunitaria. La pubblicazione dell’Ordine degli psicologi del Piemonte, oggetto di segnalazione, non è volta a perseguire alcun obiettivo escludente nei confronti dei counselor, ma si limita ad affrontare il tema dei limiti di tale attività in relazione alla professione di psicologo, mettendo in rilievo gli aspetti critici della questione.

L’Autorità ringrazia per l’attenzione riservata allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

f.to Luigi Fiorentino
Riteniamo opportuno, anche a seguito di alcuni commenti giuridicamente impropri effettuati da un consigliere dell’Ordine degli psicologi del Lazio prima, poi ripresi sul proprio sito istituzionale dall’associazione di categoria AltraPsicologia, commentare analiticamente il provvedimento dell’Antitrust.

Qui potete scaricare la lettera originale.

La segnalazione effettuata da AssoCounseling sottoponeva all’AGCM la valutazione del comportamento dell’Ordine degli psicologi del Piemonte a seguito dei seguenti fatti:

- News del 14 gennaio 2010 dell’Ordine degli psicologi del Piemonte, pubblicata sul sito dello stesso, in cui si invitavano enti pubblici ed aziende ad astenersi dall’utilizzo della figura professionale del counselor. Nella news, che veniva inviata ad alcuni Enti pubblici del Piemonte (Asl., etc.), si legge infatti : “La figura del consulente di psicologia o counsellor che dir si voglia, non trova riconoscimento nella predetta legge 56/1989 né in altre leggi dello Stato”.

- Comunicazione del 21 gennaio 2010 con cui l’Ordine degli psicologi del Piemonte invitava gli enti destinatari a non affidare incarichi a counselor perché questi si troverebbero in una condizione di esercizio abusivo della professione in ordine all’art. 1 della L. 56/89 in quanto come si legge: “Questo ordine ha potuto riscontrare che gran parte delle attività svolte (e degli strumenti utilizzati) dai counsellor rientrano nell’area del sostegno psicologico senz’altro riconducibile all’ambito delle competenze riservate agli psicologi ex art 1 L. 56/1989.”

Nella segnalazione effettuata da AssoCounseling si affermava che erroneamente si traduce il termine “counsellor” in “consulente di psicologia” e sulla base di questa e di tutte le altre considerazioni si richiedeva all’Autorità competente di verificare l’esistenza di infrazioni in merito a: pubblicità ingannevole, abuso di posizione dominante, violazione delle regole della concorrenza.

L’Antitrust, come sopra riportato, “ha valutato i fatti denunciati e le loro possibili implicazioni dal punto di vista della tutela della concorrenza e ha riscontrato che tali fatti esulano dall’ambito delle proprie competenze non integrando alcuna delle ipotesi di illecito concorrenziale.”

Significa quindi che l’Antitrust, in merito alle obiezioni rilevate nel merito, si è ritenuto incompetente.

L’Antitrust quindi:

- Non è competente a decidere se la traduzione di “counsellor” in “consulente di psicologia” sia esatta.

- Non è competente a valutare se la gran parte delle attività svolte dai counselor, come afferma l’Ordine degli psicologi del Piemonte, rientri nell’area di competenza riservata agli psicologi.

- Non è competente a valutare le singole specificità delle due professioni e quindi, conseguentemente, non rileva nella condotta tenuta dall’Ordine degli psicologi del Piemonte alcun illecito concorrenziale.

Secondo l’affermazione dell’Antitrust quindi, non costituisce illecito concorrenziale inviare lettere ad enti o associazioni in cui si invita ad utilizzare una determinata figura professionale, facendo leva sulle peculiarità di detta professione come elemento caratterizzante rispetto ad altri professioni “affini”.

La risposta dell’Antitrust prosegue, come si può leggere, sostenendo che la condotta tenuta dall’Ordine degli psicologi del Piemonte “non è volta a perseguire alcun obiettivo escludente nei confronti dei counselor, ma si limita ad affrontare il tema dei limiti di tale attività in relazione alla professione di psicologo, mettendo in rilievo gli aspetti critici della questione”.

Giuridicamente questa affermazione ci pare illuminante: se una cosa non è esclusa significa che è riconosciuta, quindi l’Antitrust sembra dire che l’Ordine degli psicologi abbia riconosciuto il counseling come attività a sé stante, in quanto entra in merito ai limiti di detta attività, in relazione alla figura professionale dello psicologo, sottolineandone “gli aspetti critici della questione”.

Questa risposta ci sembra segni un passaggio importante: ripeto, se i counselor non sono esclusi significa che se ne afferma l’esistenza, se si parla di limiti dell’attività di counseling rispetto a quella di psicologo, significa che stiamo parlando di due soggetti giuridicamente distinti, che hanno dei confini da stabilire.

La risposta dell’Antitrust apre quindi orizzonti nuovi, di riconoscimento, di dialogo e della necessità di lavorare costruttivamente sugli aspetti critici ancora presenti.

titolo: Risposta dell’Antitrust alla segnalazione sull'Ordine del Piemonte
autore/curatore: Lucia Fani
argomento: Politica professionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 11/04/2011
keywords: antitrust, ordine psicologi piemonte, segnalazione

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