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Counseling Day 2023


 
Privacy e obbligo di notificaIl nuovo Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003) dispone che i trattamenti di cui all'art. 37 devono essere notificati preventivamente al Garante previo versamento della somma di 150,00 euro per diritti. A lungo si è dibattuto su chi fosse tenuto ad effettuare tale notifica, e molto si è discusso se un counselor rientrasse in tale norma. A tal proposito riportiamo integralmente l'articolo 37 del Decreto Legislativo per poi effettuare alcune considerazioni:
Art. 37
(Notificazione del trattamento)

1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell’interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell’articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all’obbligo di notificazione.

3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all’estero dei dati.

4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Già nel 2004, con la deliberazione n° 1 del 30/04/2004, il Garante ha fatto chiarezza su tale argomento, «facendo comprendere che rimarrebbero obbligati alla notificazione coloro che gestiscono le centrali rischi e che trattano i dati sensibili per le attività di marketing, ricerche di mercato e sondaggi di opinione, chi usa biometria per accesso ai locali e le funzioni di sanità online» (Dr. Fabrizio Fava, Fava Consulting).

Dunque possiamo tranquillizzare tutti i counselor professionisti che, nello svolgimento dell'abituale attività professionale, non vi è alcun obbligo di notifica al Garante.

titolo: Privacy e obbligo di notifica
autore/curatore: Segreteria
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 19/01/2011
tags: privacy, garante, obbligo di notifica, articolo 37, decreto legislativo 196/2003, codice sulla privacy, counselor, counseling

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