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Counseling Day 2023


 
A proposito della sentenza di VeneziaProprio in questi giorni assistiamo ad un grande fermento attorno ad una sentenza pronunciata nel settembre 2009 dalla Prima Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Venezia, subito ribattezzata 'Sentenza Venezia' (sentenza n° 13 del 01/10/2009). Diciamo subito che tale sentenza riguarda il direttore di una scuola di counseling che non fa parte delle nostre strutture accreditate, tuttavia riteniamo doveroso esprimerci a riguardo poiché la sentenza riveste un interesse particolare per tutta la categoria professionale dei counselor.

Inoltre potrebbe portare a breve degli sviluppi inattesi nell'infinita diatriba counselor-psicologi (o, meglio, counselor-ordini degli psicologi).

Nei corridoi si vocifera infatti che il Consiglio Nazionale voglia prendere spunto da questa sentenza per riaprire un'offensiva verso quegli psicologi che sono anche direttori o responsabili di una scuola di counseling.

La sentenza richiama alla memoria lo spettro dell'ormai famigerato articolo 21 del codice deontologico degli psicologi italiani, quello che in sostanza vieterebbe (il condizionale è d'obbligo, poi vedremo perché) l'insegnamento di tecniche psicologiche ai non psicologi:
Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
Questo l'antefatto: nel 2007 l'Ordine degli psicologi del Veneto apre un procedimento disciplinare a carico di un proprio iscritto, reo di essere direttore e docente di una scuola triennale di counseling. Il procedimento disciplinare si chiude e l'iscritto si vede comminare come sanzione una censura per aver violato, appunto, il predetto articolo 21 (deliberazione n° 03/2007 dell'Ordine degli psicologi del Veneto).

Sempre nello stesso anno lo psicologo propone (giustamente) ricorso avverso questa delibera presso il Tribunale Ordinario di Venezia.

Si apre il processo.

Il Tribunale dispone una consulenza tecnica, dalla quale emergono fondamentalmente due questioni: nel corso triennale di counseling c'è una materia che si chiama teoria e tecniche del colloquio e, sempre nel corso, vi è l'obbligo per gli allievi di effettuare un training personale con uno psicoterapeuta.

Il consulente del Giudice ritiene che queste attività sono 'tipicamente parte integrante dei curricula finalizzati alla formazione degli psicologi e dei medici all'esercizio della psicoterapia'. Anzi, sempre secondo il consulente, tali attività formative sarebbero palesemente incoraggianti ad 'acquisire competenze non solo diagnostiche, ma terapeutiche in senso stretto' (sic!).

Qui si concludono le motivazioni della sentenza (peraltro molto breve): il ricorrente si vede rigettato il ricorso ed è obbligato al pagamento di tutte le spese (qualche migliaio di euro).

Se analizziamo attentamente gli stralci (pochi, per la verità) della CTU che sono riportati in sentenza, non possiamo non notare che ci troviamo di fronte - nella migliore delle ipotesi - ad una palese confusione rispetto all'ambito formativo di riferimento.

Teoria e tecniche del colloquio, di per sé, non significa niente. Teoria e tecniche del colloquio di cosa? Dello psicologo? Del medico? Del pedagogista? No, più semplicemente… del counselor. La materia, banalmente, è teoria e tecniche del colloquio di counseling, ovvero l'insegnamento che si fa ai corsisti su come impostare, gestire, etc. un colloquio con un cliente.

Non si comprende dunque come tale insegnamento possa essere equiparabile ad una tecnica psicologica…

Idem per quanto riguarda il percorso personale. Chi si occupa di formazione - come il sottoscritto - sa bene che ogni professione d'aiuto, per essere efficace, deve prevedere la messa in gioco e la messa in discussione di colui che la vorrebbe esercitare. Ecco perché, durante la formazione, è importante effettuare un percorso di sviluppo personale (non necessariamente, peraltro, a carattere psicoterapeutico): per comprendere meglio se stessi, le proprie dinamiche, le proprie debolezze, i propri punti di forza, etc.

Non certo per apprendere il modello di lavoro del proprio trainer!

Lo stesso Rollo May, uno dei padri del counseling per come lo conosciamo oggi, diceva infatti che un percorso di sviluppo personale è necessario per comprendere se stessi e, dunque, evitare di esercitare il counseling secondo i propri pregiudizi.

Mi piacerebbe sapere la formazione del Dr. Bianchi (il CTU) e, magari, scambiarci quattro chiacchiere…

Va rilevato tuttavia che il processo, dalla parte del proponente il ricorso, non è stato affatto ben gestito.

Sarebbe stato infatti sufficiente sia disporre una consulenza di parte (CTP) sia, più semplicemente, richiamare il parere dell'Antitrust del 22 giugno 1998.

Infatti non molti sanno - l'Ordine Nazionale degli psicologi si guarda bene dal divulgare 'sta cosa… - che nel 1998 l'Antitrust si è espresso contro l'articolo 21 del codice deontologico degli psicologi italiani.

L'11 novembre 1997, infatti, l'Antitrust riceve una denuncia effettuata dal Mo.P.I. - Movimento Psicologi Indipendenti - con la quale si segnalava una disposizione introdotta nel codice deontologico recentemente approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli psicologi, l'art. 21, 'volta a determinare ingiustificate restrizioni all'accesso al mercato della formazione nelle materie psicologiche a tutta la categoria'.

Il 22 giugno 1998 l'Antitrust rende noto il seguente parere:
Con riferimento invece alla seconda fattispecie denunciata, ovvero l'art. 21 del codice deontologico, l'Autorità ha ritenuto invece che essa potesse introdurre un limite in relazione alle categorie di soggetti a cui gli psicologi possono insegnare alcune attività che non trova alcun sostegno in disposizioni legislative. Pertanto, è stato concordato con il Consiglio Nazionale degli psicologi il testo di una circolare esplicativa, che sarà inviata ai consigli regionali, nella quale si chiarisce che il divieto è limitato solo alla diffusione di test psicologici, la cui conoscenza da parte del pubblico potrebbe inficiarne la validità, o alla divulgazione a soggetti non abilitati di strumenti operativi utilizzati dai professionisti, escludendosi quindi che il divieto si riferisca alla diffusione di conoscenze teoriche.
Sempre l'Antitrust scrive che il
Consiglio Nazionale si è impegnato a modificare in conformità al testo della circolare l'art. 21 del codice deontologico, nella prossima occasione di revisione dello stesso.
Inutile dire che, ad oggi, il codice deontologico non è stato modificato di una virgola…

In attesa che il Consiglio Nazionale onori l'impegno preso 12 anni fa… se nel frattempo qualche psicologo responsabile di una scuola avesse bisogno di chiarirsi un po' le idee, noi come sempre siamo qui.

Ricordiamo a tutti i soci che sia la sentenza sia il parere dell'antitrust sono integralmente pubblicati nella sezione del sito di documentazione professionale.

titolo: A proposito della sentenza di Venezia
autore/curatore: Tommaso Valleri
argomento: Politica professionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 01/07/2010
keywords: Tommaso Valleri, esercizio abusivo, counseling, psicologia, psicoterapia, codice deontologico, psicologi, ordine professionale, sentenza, Tribunale

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