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Counseling Day 2023


 
La favola delle associazioni professionaliPer l'ennesima volta, in concomitanza con l'uscita di una newsletter firmata S.I.Co. (Società Italiana di Counseling), ci troviamo a dover gestire diverse telefonate ed eMail di nostri soci (e non) a dir poco confusi dalle asserzioni contenute nella newsletter stessa. Come è noto ormai ai più, S.I.Co. sostiene che le altre associazioni di counseling esistenti in Italia non sono associazioni professionali, come invece la S.I.Co. sarebbe.

In particolare S.I.Co. tende ad effettuare una distinzione tra associazione professionale ed associazione culturale.

Reputiamo corretto intervenire, perché l'informazione - se pur tecnica e specifica - deve essere corretta e non manipolatoria.

Dall'ultima newsletter di S.I.Co. (n° 1, anno 13, aprile 2010):
Come Associazione professionale di categoria giuridicamente riconosciuta, riteniamo utile, in questo momento di confusione sociale, politica ed economica, fare chiarezza, non solo a tutela degli iscritti al Registro Italiano dei Counselor S.I.Co., ma soprattutto nei confronti degli utenti e dei futuri colleghi che sono interessati ad intraprendere la professione del counseling.
Ad oggi, in Italia, non esiste una natura giuridica specifica per le associazioni professionali di categoria. Ogni associazione che si autodefinisce tale è, di fatto, o un'associazione senza fine di lucro o un'associazione di promozione sociale, etc.

Un nostro iscritto ci chiede cosa significa 'giuridicamente riconosciuta'. Ecco la risposta: siamo di fronte ad un caso eclatante dove l'ambiguità la fa da padrona.

In diritto la personalità giuridica consiste nell'avere 'il diritto all'esercizio della capacità giuridica' ovvero acquisire l'idoneità - che ha un soggetto di diritto nei confronti di un altro - ad essere titolare delle così dette 'situazioni giuridiche soggettive'.

Il messaggio è ambiguo poiché lascia intendere che S.I.Co. sia giuridicamente riconosciuta in quanto associazione di categoria. In realtà è giuridicamente riconosciuta in quanto associazione senza fine di lucro, che ha chiesto e ottenuto la personalità giuridica (come S.I.Co. stessa riporta sulla home page del proprio sito web).

Ad oggi non esistono associazioni professionali di categoria giuridicamente riconosciute (vedremo successivamente il perché). Esistono invece associazioni professionali senza fini di lucro con personalità giuridica.

Sempre dalla medesima newsletter:
Ridefiniamo, ancora una volta, la differenza fra un'associazione professionale e un'associazione culturale, evidenziandone i punti più importanti e diremo determinanti, per comprendere la differenza degli scopi e degli obiettivi.

Una associazione culturale (Aico, Aipo, Ancore, Reico, Sicool, Faip, … e tutte quelle che continuano a nascere), associa tutte le persone che dichiarano di aver effettuato un corso di counseling senza nessun controllo.
Qui siamo di fronte ad una aberrazione giuridica: poiché non esiste una natura giuridica specifica per le associazioni di categoria, di conseguenza non esiste neppure un regolamento che indichi cosa può o non può fare un'associazione professionale di categoria.

Rispetto al passo specifico, a noi risulta che le associazioni menzionate effettuino controlli relativi alle persone che associano. Il punto è: probabilmente effettuano controlli diversi da quelli effettuati da S.I.Co. ma, non esistendo appunto un riferimento normativo, nessuno è in grado di stabilire quali siano i controlli giusti e quali siano invece i controlli sbagliati.

S.I.Co. lascia invece passare il messaggio che i loro controlli (i loro regolamenti, le loro delibere, etc.) siano quelli giusti, essendo quelli degli altri - ovviamente - sbagliati!

Leggiamo più oltre:
Come pure, in alcuni casi, non viene controllato il tipo di corso effettuato (si va dal corso in counseling breve da 8 incontri, al master universitario di un anno, al master in PNL, al corso di coaching…), che come sappiamo nulla hanno a che fare con una formazione in counseling.
La maggior parte delle associazioni menzionate (non conosciamo l'AIPO, che comunque ci risulta essere un'associazione di psicologi) adottano criteri di selezione nei confronti degli aspiranti soci, rispetto alla formazione, che sono codificati (in regolamenti, statuti, etc.).

Ad oggi, ripetiamo, non abbiamo una natura giuridica specifica per le associazioni professionali di categoria. Disponiamo tuttavia di indicazioni frammentate derivanti da alcune norme (vedi ad esempio l'articolo 26 del D.Lgs. 206/2007) e di altre indicazioni di massima contenute in proposte di legge (che naturalmente nessuno sa, a meno di non essere chiaroveggente, se diventeranno mai legge dello Stato).

Nella assenza di una normativa, la differenza la possiamo individuare nei contenuti: i soci sono solo professionisti, gli assetti organizzativi devono essere trasparenti, le delibere adeguatamente pubblicizzate, etc. (cfr., ad esempio, anche la PDL 3131 del 2010, che è l'ultima proposta di legge depositata alla Camera).

Seguendo con attenzione tali indicazioni, possiamo notare di come a volte chi si sente portatore della verità… è proprio il primo a non rispettare alcuni criteri e parametri basilari indicati dal Legislatore!

Vi facciamo solo tre semplici esempi:

Un'associazione professionale di categoria dovrebbe associare solo soci professionisti. e non scuole di formazione. Come si evince dai nostri regolamenti AssoCounseling non associa scuole di formazione, ma accredita corsi di formazione in counseling. Le scuole i cui corsi sono da noi accreditati, non sono nostri soci, ma acquistano semplicemente un servizio: l'accreditamento.

Se un'associazione professionale di categoria dovrebbe iscrivere solo soci professionisti, ci chiediamo quale è il senso dato dall'associare anche persone fisiche non professioniste (soci pratcitioner, benemeriti, sostenitori, etc.). E perché in S.I.Co. esistono due distinti elenchi di soci: quelli iscritti al registro e quelli non iscritti? La non visibilità sul sito, lo comprenderebbe anche un bimbo, non sana il vizio di sostanza.

Un'associazione professionale di categoria dovrebbe tutelare se stessa dai conflitti di interesse interni, ci chiediamo come questo sia possibile in quelle associazioni ove, proprio in virtù dell'associare le scuole di formazione, queste hanno un voto spendibile nell'assemblea dei soci e dunque potenzialmente interferire con la politica associativa.

La verità è che S.I.Co. - così come noi di AssoCounseling o come gli amici e colleghi delle altre associazioni - è un'associazione senza fine di lucro.

Un'associazione senza fini di lucro si 'autodefinisce' associazione di categoria rispettando, attraverso il proprio statuto, i propri regolamenti interni, il codice deontologico, i parametri indicativi forniti ad oggi dalla normativa (D. Lgs. 206/2007).

La differenza tra un'associazione culturale ed un'associazione di categoria, entrambe rientranti nella macro-categoria delle associazioni senza fini di lucro, è insita nella modalità della struttura (caratteristiche dei soci, requisiti, formazione permanente, etc.).


Ci rendiamo conto che una dissertazione giuridica può essere noiosa, ma non possiamo permettere che la non conoscenza di termini e concetti di diritto, sia utilizzata per diffondere notizie non vere.

La concorrenza può essere stimolante, anche divertente. Acuisce l'inventiva, quando però si gioca a carte scoperte.

Però… sorge un dubbio, un bel dubbio: e se certi concetti giuridici non fossero chiari neppure in certe associazioni?

Ma forse è solo un'illusione o una speranza nella buona fede altrui!

titolo: La favola delle associazioni professionali
autore/curatore: Lucia Fani, Tommaso Valleri
argomento: Politica professionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 26/05/2010
keywords: Tommaso Valleri, Lucia Fani, sico, società italiana di counseling, associazioni professionali, assocounseling

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