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Counseling Day 2024


 
La Corte Costituzionale con Sentenza n. 131/2010 ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare) sul punto in cui introduce la figura del mediatore familiare, perché la disciplina delle professioni rientra nella competenza statale. Si apre sicuramente un momento di intenso confronto fra le organizzazioni, enti, associazioni, scuole di pensiero che da anni si occupano di ricerca e formazione nel campo della Mediazione familiare.

L’A.I.Me.F. si attiverà per promuovere l’istituzione di un Tavolo di Lavoro dove affrontare, congiuntamente con gli altri attori della mediazione familiare, il vuoto sorto con la previsione normativa di un ”esperto” a cui possono rivolgersi i coniugi per tentare di raggiungere un accordo attraverso la mediazione (legge 8 febbraio 2006, n. 54).

La sentenza della Suprema Corte Costituzionale conferma la presenza di questo vuoto normativo che ci auguriamo di colmare al più presto con il contributo e la serena collaborazione di tutte le professionalità e Istituzioni a vario titolo coinvolte in questo settore.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare), nonché delle disposizioni con essi inscindibilmente connesse o dipendenti, e dell’art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”), solo affermandone il contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui esso attribuisce allo Stato la competenza legislativa riguardo ai principi fondamentali in materia di professioni.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha sostenuto che “l’art. 155-sexies cod. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), ha soltanto previsto, ma non istituito, la figura professionale del mediatore familiare, che difatti non é definita né disciplinata in alcuna legge statale”, e pertanto riconducibile alle professioni intellettuali non regolamentate.

Tra le argomentazioni sostenute dalla Suprema Corte si legge:

Le disposizioni denunciate danno una definizione della mediazione familiare, disciplinano le caratteristiche del mediatore familiare e stabiliscono gli specifici requisiti per l’esercizio dell’attività, con la previsione di un apposito elenco e delle condizioni per la iscrizione in esso. Ma, così facendo, invadono una competenza sicuramente statale.

Norme dichiarate incostituzionali:
  • artt. 1, comma 2, 3, 4 e 6 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26 (Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare);
  • art. 1 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 27 (Modifiche alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 dicembre 2008, concernente “Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare”);
  • artt. 1, comma 1, 2, 5, 7 e 8 della legge della Regione Lazio 24 dicembre 2008, n. 26.
La sentenza della Corte è pubblicata nell'area sentenze all'interno della documentazione professionale (n.d.r.).

titolo: La Consulta boccia la Legge sulla MF
autore/curatore: Luigi Zammuto
fonte: AIMeF
data di pubblicazione: 29/04/2010

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