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Counseling Day 2023


 
L'art. 348 del Codice Penale prevede l'ipotesi delittuosa di esercizio abusivo della professione punendo con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da Euro 103,00 a 516,00 chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. L'articolo è rubricato tra i delitti contro la Pubblica Amministrazione, tra quelli commessi dai privati, ed è posto a tutela dell'interesse pubblico, affinché determinate professioni siano esercitate, solo ed esclusivamente, da soggetti abilitati ed iscritti ad un albo professionale, per garantire ai cittadini i requisiti minimi di idoneità e capacità di colui che esercita. Così, l'esercizio di alcune professioni è subordinato a cautele che l'ordinamento pone a garanzia che le prestazioni siano offerte con uno determinato standard di qualificazione professionale e morale.

Il bene tutelato dalla norma penale è costituito dall'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti tra l'altro particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, con la conseguenza che la lesione del bene tutelato riguarda, in via diretta e immediata, la Pubblica Amministrazione, ovvero lo Stato quale soggetto passivo (persona offesa) dal reato. Ciò non toglie, peraltro, che ben possano assumere la veste di danneggiato dal reato (colui che soffre un danno risarcibile ed è titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento) costituendosi parte civile nel processo penale (ex articoli 74 del C.p.p. e 185 del C.p.), quando, in via mediata e di riflesso, abbiano subito un pregiudizio dall'azione delittuosa. Da queste premesse, la Cassazione ha ritenuto che avesse titolo a costituirsi parte civile anche il privato che si era avvalso delle prestazioni rese dall'esercente abusivo della professione (Corte di Cassazione Sezione VI Penale Sentenza 07.07.2009, n. 27845; ex plurimis: Corte di Cassazione Sez. V Penale Sentenza 04.02.2005, n. 3996). Ciò che rileva, perché un soggetto possa ritenersi danneggiato (si identifichi o no con il soggetto passivo del reato) è che questi prospetti di avere subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato (Corte di Cassazione, Sentenze 11.04.2000 e 04.07.2002).

Anche sulle c.d. Associazioni Professionali di categoria l'assetto giurisprudenziale è alquanto uniforme, quindi è ammissibile la costituzione di parte civile da parte di un Ordine Professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione, alla cui tutela l'Ordine stesso è preposto, quando la costituzione non abbia come unico fondamento l'asserita lesione degli interessi morali della categoria, ma anche il pregiudizio di carattere patrimoniale che, sia pure indirettamente, sia derivato ai professionisti regolarmente iscritti dalla concorrenza sleale posta in essere in un determinato contesto territoriale dall'autore del fatto (Corte di Cassazione Sezione IV Penale del 03.06.2008, Sentenza n. 22144).

Il danno risarcibile non è solo quello 'economico-patrimoniale' della concorrenza sleale subita dai professionisti iscritti, ma anche quello 'morale' derivante dall'interesse che la professione sia esercitata da soggetti abilitati e qualificati, in quanto presumibilmente dotati di maggiore preparazione ed esperienza in ragione del superamento dell'esame di abilitazione (Corte di Cassazione, Sentenza 20 marzo 2001) ed il danno è rappresentato dal discredito che attinge i soggetti abilitati.

Va altresì ricordato che talune decisioni, pur ammissive della costituzione degli ordini e delle associazioni professionali, sembrerebbero però limitarla a quelle 'locali', operanti cioè nella zona di esercizio abusivo dell'imputato (Cassazione, sentenza 01.06.1989).

Corte di Cassazione Sezione 6 penale Sentenza 23.06.2006, n. 22274
Nell'ambito del procedimento penale per il reato di esercizio abusivo della professione (articolo 348 del Cp), possono costituirsi parte civile anche gli ordini professionali, che, quali organi rappresentativi degli iscritti, assumano di avere subito un danno dal reato, per esserne derivata: in primo luogo, una lesione degli interessi patrimoniali degli iscritti medesimi, esposti alla concorrenza professionale di un soggetto non abilitato, e screditati nel loro status professionale a causa dell'attività di un soggetto non in possesso dei requisiti culturali e di competenza tecnica previsti dalla legge; in secondo luogo, una diretta lesione all'immagine dell'ordine, per avere questo subito una perdita di credibilità quale portatore degli interessi della categoria rappresentata. (Fattispecie relativa a un procedimento penale per esercizio abusivo della professione di psicologo, relativamente al quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva ammessa la costituzione di parte civile dell'ordine degli psicologi della regione).

Corte di Cassazione Sezione II Penale Sentenza 28.10.2000, n. 11078
Nell'ipotesi di procedimento penale per il delitto di esercizio abusivo della professione, gli ordini professionali non sono legittimati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali dalla categoria quando all' ordine stesso non sia derivato un danno. (Nella fattispecie, relativa ad eccezione di incompatibilità del difensore di ufficio al contempo anche persona offesa in quanto iscritto all' ordine professionale asseritamente leso dal reato sotto il profilo morale, la Corte, affermando il principio, ha di conseguenza ritenuto la insussistenza della predetta incompatibilità, atteso che il singolo professionista non ha alcuna legittimazione a partecipare al giudizio nella qualità di persona offesa).

Corte di Cassazione Sezione 6 penale Sentenza 21.01.1999, n. 795
Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, di cui all'art. 348 c.p., la costituzione di parte civile dell'associazione professionale mira a tutelare l'interesse all'esercizio esclusivo della professione in una determinata area da parte dei soggetti abilitati. Ne deriva che al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile alla associazione si aggiunge anche quello patrimoniale, derivante dal reato, a causa della concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti.

Corte di Cassazione Sezione 6 penale Sentenza 04.06.1986, n. 4892
Nel caso in cui l'ordine professionale si sia costituito parte civile in un procedimento penale, non sussiste alcun interesse diretto del singolo professionista. Infatti, gli ordini professionali sono legittimati a costituirsi parte civile solo quando all'ordine quale ente sia derivato un danno e non quando si tratti solo di difendere gli interessi morali della categoria.

Il reato è comune in quanto può essere commesso da chiunque si trovi in carenza dei requisiti richiesti da norme cogenti per l'esercizio di una professione. Tale carenza non importa sia originaria (in mancanza di laurea, esame abilitativo, iscrizione all'albo professionale) o sopravvenuta (sospensione, cancellazione o radiazione dall'albo).

La condotta consiste nel compimento anche di un solo atto di esercizio di una professione quando questo le sia caratteristico. A tal fine necessita una concreta e corretta individuazione degli atti professionali così da poterli classificare come esclusivi e quindi riservati. In assenza sarà compito del Giudice grazie al suo prudente apprezzamento individuare quali le attività riservate ed esclusive, quali quelle caratteristiche e strutturalmente connesse.

Tribunale di Bologna Penale Sentenza 11.06.2008, n. 1687
Per integrare il reato di esercizio abusivo della professione, è sufficiente il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione.

A tal proposito non si può sorvolare sulla natura della norma penale in oggetto. L'art.348 è norma in bianco, ovvero presuppone l'esistenza di altre norme giuridiche diverse, qualificanti una determinata attività professionale, le quali prescrivono una speciale abilitazione dello Stato ed impongono l'iscrizione in uno specifico albo, in tal modo configurando le cosiddette 'professioni protette', traendone la conseguenza che l'eventuale lacuna normativa non può essere colmata dal giudice con la prescrizione di regole generali o astratte. La norma in esame tutela, quindi, non certo interessi di tipo 'corporativo', ma l'interesse della collettività al regolare svolgimento delle professioni per le quali sono richieste una speciale abilitazione e la iscrizione nell'albo; con la conseguenza che la condotta costitutiva dell'abusivo esercizio, deve consistere nel compimento di uno o più atti riservati in modo esclusivo alla attività professionale tanto da far emergere come non sia il nomen della professione esercitata a designare il tipo di attività come corrispondente a quella esclusiva ma le concrete operazioni eseguite (Corte di Cassazione Sezione VI Penale Sentenza 06.09.2007, n. 34200)

Inoltre, l'attività professionale tipica è preceduta, accompagnata o seguita da atti necessari od utili, ma non tipici, nel caso spetterà al Giudice valutare se le condotte eventualmente imputate siano o meno espressione della competenza e della conoscenza esclusiva che il Legislatore ha voluto tutelare attraverso l'individuazione dell'attività protetta.

Strettamente connesso è l'errore o l'ignoranza sulle norme che regolano una professione. L'errore è inammissibile in quanto la norma integratrice del precetto penale non può essere considerata extrapenale. Si deve riconoscere quindi un dovere di informazione e di formazione e che siano compiuti in modo diligente onde non incorrere nel ipotesi delittuosa.

Ciò che potrebbe scriminare la condotta è l'errore su legge non penale. Di fatto, l'avverbio 'abusivamente' comporterebbe che, nel fatto incriminato, vi rientrino anche le violazioni di norme amministrative che disciplinano la professione, che verrebbe a configurare un'ipotesi di errore sul fatto e quindi un'ipotesi di non punibilità. Ciò nel caso in cui le disposizioni siano generiche ed esemplificative ed abbiano a loro volta necessità di essere integrate con norme o nozioni anche extragiuridiche di carattere tecnico.

In ultima analisi, l'esercizio della professione di counselor non è esercizio abusivo della professione di psicologo e di psicoterapeuta.

Il counselor, che si è debitamente formato, lavorerà con serietà e responsabilità, non avrà il timore di compiere attività tipiche e riservate di altre professioni per il semplice, solo ed unico motivo che sa che queste non appartengono alla sua formazione professionale ed alla sua attività.

Francesco Alagna, Avvocato del Foro di Firenze, è il legale di AssoCounseling (n.d.r.).

titolo: Esercizio abusivo della professione
autore/curatore: Francesco Alagna
argomento: Professione
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 27/04/2010
keywords: Francesco Alagna, abuso, psicologo, psicoterapeuta, pedagogista, psicopedagogista, pedagogista relazionale, counsellor, counselling, parere legale

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