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Counseling Day 2023


 
Lo scorso febbraio la terza sezione civile della Corte di Cassazione, con sentenza 3075/2010, si è pronunciata in merito alla necessità di ottenere il consenso al trattamento di un minore da parte del genitore affidatario. Tale sentenza riguarda uno psicologo, ma il principio è assolutamente applicabile anche ai counselor (e non solo, in generale anche ad altri professionisti che si trovano ad interagire con i minori). L'articolo 13 del nostro codice deontologico prevede:
Art. 13
(prestazioni professionali rivolte a minori)
1. Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci.
2. Il counselor è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori e comunque alla situazione giuridica del minore.
Noi stessi ci eravamo interrogati in fase di stesura del codice se, giuridicamente, fosse necessario il consenso di entrambi genitori. O, in caso di affidamento esclusivo, se il genitore non affidatario potesse richiedere comunque l'intervento senza il consenso dell'altro genitore.

Proprio per questa ragione avevamo optato per inserire il comma 2 che prevede, appunto, che il counselor è comunque tenuto ad informarsi sulla situazione. Ad esempio: se il minore è accompaganato dal padre, informarsi se la madre è a conoscenza ed è daccordo. E viceversa. Questo anche in relazione alla situazione giuridica (affidamento esclusivo, congiunto, etc.).

Con questo pronunciamento la Corte di Cassazione ha, in pratica, stabilito che un intervento su un minore non può essere equiparato a quello che giuridicamente è definito come 'ordinaria amministrazione', per la quale non occorre invece un consenso particolare da parte del genitore affidatario.

Pertanto siamo con la presente a confermare che la corretta interpretazione dell'articolo 13 del nostro codice deontologico è

Necessità che il counselor si informi preventivamente sul consenso di entrambi i genitori nell'intraprendere un percorso di counseling (anche se si trattasse di un solo incontro). E, naturalmente, che in caso di richiesta da parte di un genitore non affidatario non si possa procedere se non in presenza dell'autorizzazione del genitore affidatario.

Tra la documentazione professionale abbiamo pubblicato la sentenza integrale.

titolo: Deontologia: pronuncia della Cassazione
autore/curatore: Commissione Deontologica
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 28/03/2010
tags: minori, minore, consenso, informato, consenso informato, affidamento, affidatario

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