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Counseling Day 2023


 
Molti iscritti e scuole di formazione ci hanno segnalato l'ennesima iniziativa di un Ordine regionale degli psicologi teso a screditare la figura professionale del counselor. Come già avvenuto in passato ad opera dell'Ordine degli psicologi dell'Emilia Romagna, l'Ordine degli Psicologi del piemonte ha scritto una lettera a tutti gli enti pubblici piemontesi, cercando di far passare il messaggio che counseling sia consulenza psicologica e, come tale, riservata per Legge ai loro iscritti.

AssoCounseling risponde per l'ennesima volta con forza. E lo fa scrivendo a tutti gli enti pubblici del Piemonte.

A questo indirizzo è possibile scaricare la lettera inviata il cui testo riportiamo integralmente:
Gentile Responsabile,

AssoCounseling è un'associazione professionale di categoria che ha, tra i suoi obiettivi, la specifica tutela della figura professionale del counselor (ex art. 3, Statuto dell'associazione).

Facciamo seguito alla comunicazione inviataVi lo scorso 21 gennaio dall'Ordine degli psicologi della Regione Piemonte, a firma del suo presidente pro tempore, Paolo Barcucci, poiché riteniamo che la stessa meriti delle precisazioni.

Ad oggi il counseling non è in Italia una professione regolamentata, non esiste cioè né un Ordine né un Albo di riferimento istituiti da una Legge.

Proprio per sopperire a questa vacatio legis, la nostra associazione ha provveduto a definire le competenze di questa figura professionale, che peraltro sono strutturate in molti paesi del mondo fin dalla prima metà del '900.

E' stato definito un iter formativo in accordo con i criteri espressi dall'Associazione Europea di Counseling. Tale iter prevede una formazione teorico-pratica, un percorso di crescita personale del futuro operatore, una costante supervisione didattica a cui si aggiunge un tirocinio professionalizzante non inferiore alle 150 ore. L'iter minimo è pari a 3 anni, per un monte ore non inferiore alle 450.

La tutela del potenziale fruitore dell'intervento di counseling è uno degli obiettivi primari della nostra associazione. Il professionista che intende essere accreditato da AssoCounseling è tenuto al rispetto di rigide norme, in accordo con i principi espressi dalla Comunità Europea negli ultimi 15 anni attraverso l'emanazione di varie Direttive rivolte agli Stati membri, in accordo con le linee guida delle associazioni dei consumatori, in accordo con il D.Lgs. 206/2007 (ad oggi l'unica norma che riguarda il riassetto delle professioni non ordinistiche in relazione al recepimento della Direttiva comunitaria 2005/36).

In particolare, ad una verifica ex ante (verifica del percorso formativo e necessità di superare un esame di valutatazione delle competenze professionali acquisite effettuato da una Commissione indipendente della stessa associazione) seguono continue verifiche in itinere. Il Certificato di Competenza Professionale in Counseling rilasciato dalla nostra associazione è soggetto ad una verifica ogni 3 anni. Il professionista, oltre al rispetto del Codice Deontologico, si impegna ad effettuare un aggiornamento permanente ed una continua supervisione professionale, a cui si aggiunge l'obbligo di stipulare una precisa assicurazione per responsabilità professionale oltre a mettere in atto tutta una serie di meccanismi di garanzia per l'utenza come, ad esempio, l'obbligo di acquisire il consenso informato rispetto al proprio intervento.

Ci risulta che per coloro che sono iscritti all'Ordine degli psicologi ed esercitano la libera professione, non è previsto alcun obbligo di aggiornamento né tanto meno di verifica del mantenimento delle competenze acquisite. Così come non è previsto l'obbligo di stipulare un'assicurazione per responsabilità professionale la quale è lasciata alla libera iniziativa dell'iscritto.

Tutto ciò premesso, ci teniamo a sottolineare di come l'intervento di counseling non si sovrapponga minimamente all'intervento dello psicologo (indipendentemente dal fatto che questo sia regolato ex art. 1, L. 56/89), poiché le sue finalità e i suoi obiettivi sono profondamente diversi.

Non si può dunque che concordare con l'Ordine quando ricorda le competenze proprie allo psicologo così come definite dalla Legge di ordinamento. Ed è proprio a partire da tali competenze che possiamo affermare di come, le competenze del counselor, non siano affatto analoghe.

Un counselor professionista non si occupa di né di diagnosi né di sostegno psicologico, né tanto meno di abilitazione o riabilitazione in campo psicologico. Si occupa di accompagnare il proprio cliente durante un percorso di crescita, attraverso un ascolto attento ed una partecipazione continua, poiché la vita spesso mette a dura prova la capacità di tenuta dell'essere umano, rispetto a problematiche niente affatto riconducibili alla presenza di una patologia a carico della psiche: la perdita del lavoro, l'inserimento in un nuovo contesto scolastico, l'affrontare una malattia, una separazione, il passaggio ad un nuovo ciclo di vita, la marginalità sociale, piuttosto che il semplice affrontare un momento di difficoltà.

L'intervento di counseling si basa sul presupposto che sia possibile esplorare tali situazioni di disagio senza necessariamente dover utilizzare metodiche e strumenti propri alla psicologia, attraverso la ricerca di una strategia di uscita messa in atto a partire dalle risorse presenti nel cliente stesso.

Non è una caso se in Italia la figura del counselor è già ampiamente presente ed operativa in contesti pubblici: aziende ospedaliere, scuole, carceri, centri per l'impiego, sportelli d'ascolto attivati dai Comuni. O presso il privato sociale: case-famiglia, cooperative, comunità, enti di volontariato.

La lettera dell'Ordine, espressa in tali termini, ci pare ambigua almeno per due ragioni.

Prima di tutto perché cerca di far passare il messaggio che l'operare nell'ambito sociale e del disagio sia una prerogativa eslusiva degli psicologi, e per di più affidata loro da una Legge.

Secondarimamente perché è tesa a screditare la serietà della figura professionale del counselor in quanto non dotata di una Legge che la regolamenta.

Ci preme infine sottolineare di come uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi non sia affatto addestrato ad erogare una prestazione di counseling, poiché la stessa - non essendo affatto consulenza psicologica - richiede una prassi metodologica e di intervento che non si apprende certamente all'interno delle facoltà di psicologia.

Restiamo a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento, e con la presente Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

f.to
Lucia Fani
Tommaso Valleri
E' possibile prendere visione integrale della lettera inviata dall'Ordine del Piemonte a questo indirizzo.

titolo: Risposta all'Ordine del Piemonte
autore/curatore: Lucia Fani, Tommaso Valleri
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 01/03/2010

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