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Counseling Day 2023


 
Da qualche tempo mi sto adoperando per favorire l'ingresso di un rappresentante dell'Italia all'interno della European Association for Counseling (EAC). La convergenza su tale obiettivo ha raccolto la maggior parte delle associazioni di categoria in un incontro tenutosi a Firenze il 18 gennaio 2010. In Italia non esiste, infatti, come in molti altri paesi europei, una associazione nazionale di counseling e, delle tante associazioni che esistono, nessuna è stata sinora formalmente accreditata dalla EAC, verosimilmente per il conflitto esistente tra le diverse associazioni esistenti e quindi per la scarsa rappresentatività che ciascuna può vantare nel poter parlare a nome della categoria.

Sono molti anni che questa situazione si perpetua senza trovare uno sbocco evolutivo. Perché quindi questa iniziativa? Me lo sono chiesto anche io e la risposta che mi do e che do a quanti me lo chiedono può riassumersi in questi punti:

1. Il counseling esiste. Anche nel nostro Paese. E non può essere negata l'esistenza di molti colleghi che, in analogia a quanto avviene in altri paesi d'Europa e del mondo (in particolare di lingua anglosassone), si dedicano a questa professione. Tale, indubbiamente, può definirsi anche se l'iter per una sua più compiuta identificazione rappresenta un processo ancora in essere. Analogo discorso vale ovviamente per le tante 'nuove professioni' che sono all'esame degli organismi governativi che sovraintendono questi processi di adeguamento.

2. Contro i counselor si è scatenata una forte opposizione - in particolare da parte degli Ordini degli psicologi - con ricorsi legali e accuse sulla stampa, che si sentono minacciati nello svolgere la loro professione da parte di colleghi/persone che si propongono sul 'mercato' per interventi sul disagio senza differenziare, spesso, tra malessere esistenziale (la cui competenza è da sempre riconosciuta anche a filosofi, pedagogisti, guide spirituali, etc.) e patologico (la cui competenza dovrebbe restare appannaggio di professionisti maggiormente formati in tal senso).

3. La professione degli psicologi va tutelata come andrebbe tutelato e promosso il counseling svolto da psicologi che ne acquisissero le competenze (che non sono implicite nel solo fatto di aver fatto studi di psicologia). Ma non possiamo negare il diritto a persone motivate e che ricevono una formazione adeguata di svolgere la professione di counselor, specie quando in altri paesi d'Europa e del mondo civile questa professione è ampiamente legittimata da decenni.

4. Le scuole di formazione nella psicoterapia e che svolgono anche corsi di formazione nel counseling hanno il dovere di sostenere la professionalità degli allievi che frequentano gli stessi corsi. Personalmente mi sento eticamente impegnato su questo punto e cerco quindi di dare il mio contributo affinchè questa formazione abbia sbocchi professionali legittimi e proporzionati alle competenze acquisite.

5. Gli standard formativi a cui adeguarsi, proprio per non essere alla mercè di interpretazioni arbitrarie e troppo legate a situazioni particolaristiche, debbono a parer mio adeguarsi a quelli che rappresentano il risultato di decenni di esperienza professionale, come avviene in Inghilterra a cui si ispirano i criteri-guida adottati dalla EAC. Gli stessi criteri, proprio per evitare scorciatoie e approssimazioni riduzionistiche, sono generalmente più alti di quelli mediamente adottati e comprendono, oltre alle 450 ore di formazione teorico-pratica di base, anche un minimo di 50 ore di lavoro personale, tirocinio, supervisione, partecipazione a seminari e countinuing education in un periodo minimo di 3 anni e per un totale di minimo 950 ore complessive.

6. Adottare gli standards formativi richiesti dalla EAC rappresenta quindi una garanzia a tutela del cittadino che si rivolge ad un counselor e della professione che non può essere più tacciata di pressapochismo e scarsa professionalità dal momento che standard analoghi venivano richiesti, sino all'entrata in vigore della legge 56/89, anche a corsi di formazione nella psicoterapia.
7. Muoversi al di fuori di detti parametri significa quindi alimentare la legittimità di interpretazioni che possono legittimare percorsi formativi insoddisfacenti sia sotto il profilo dei contenuti (non allineati a criteri-guida di base) che del monte ore complessivo. Al di là della garanzia offerta da istituti che già godono di un riconoscimento ministeriale per i corsi nella psicoterapia, tale mancanza di adeguamento a criteri di base si presenta come una pericolosa opportunità di perpetuare confusione e pressapochismo da parte di istituti formativi a cui non viene richiesto nessun adeguamento a criteri quanti-qualitativi per poter svolgere la loro funzione didattica.

8. Grave, semmai, appare la 'negazione' del problema da parte delle autorità di governo deputate alla definizione delle professioni e dei percorsi formativi abilitanti. Tale latitanza favorisce lo sviluppo di realtà di fatto che, laddove non governate, rappresenteranno dei fattori negativamente condizionanti sulla possibilità di legiferare in modo adeguato e senza vincoli compromissori con situazioni che si sono concretizzate in assenza di normative di qualsivoglia tipo.

9. Coerentemente ad un orientamento progressivamente affermatosi in tema di 'nuove professioni' sembra quindi giunto il momento di avviare un processo di ampio ed esauriente confronto tra le associazioni di categoria per addivenire alla definizione di quei parametri a cui adeguarsi per meglio definire il profilo professionale del counselor, il suo codice deontologico, gli standards formativi di base che ne legittimano l'esercizio professionale nonchè i rapporti di contiguità con professioni con le quali differenziare e/o condividere ambiti di competenza.

10. Tale processo, già da tempo avviatosi, si configura allo stato attuale come obiettivo teso alla costituzione di un Coordinamento della Associazioni Italiane di Counseling - per ora senza personalità giuridica - con lo scopo di convergere verso la reale e comprovata adesione a standard formativi che si riconoscano in quelli previsti dalla Associazione europea di categoria maggiormente rappresentativa allo stato attuale.

Questo nella speranza che il dibattito in corso non debba ricadere nella aule di tribunale in balia di sentenze quanto mai divergenti in mancanza di un quadro normativo di riferimento, ma possa essere riportato nell'ambito di un confronto scientifico e professionale nell'interesse ultimo del cittadino - in particolare in condizioni di sofferenza psichica o comunque di disagio - a favore del quale le professioni del counselor, dello psicologo, dello psicoterapeuta, dello psicologo clinico, dello psichiatra (solo per citarne alcune) sono chiamate a dare un contributo potenzialmente sinergico e non contrappositivo.

Questa non vuole essere una illazione ingenuamente buonista. E' semmai un appello ad ispirarsi ad esempi evoluti, come quello proposto dalla Health professions Counclil inglese che ha patrocinato la creazione di un Professional Liaison Group (PLG) tra counselors e psicoterapeuti con il fine di chiarire le rispettive competenze professionali. Sempre la EAC prevede inoltre che un counselor sia collegato ad altri professionisti (statuto al 6.4.5: Liaison and referral to other professionals and services)evidenziando la necessità di costruire utili sinergie più che sterili quanto dannose contrapposizioni.

Riccardo Zerbetto, medico psicoterapeuta, dirige il Centro Studi di Terapia della Gestalt. Co-fondatore e past president di Alea, Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio, è presidente di Orthos, associazione che svolge programmi terapeutico-riabilitativi per giocatori d'azzardo.

titolo: Perché mi occupo di counseling: note a mo' di lettera aperta
autore/curatore: Riccardo Zerbetto
argomento: Politica professionale
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 11/02/2010
keywords: Riccardo Zerbetto, CSTG, EAC, associazione europea di counseling, standard formativi

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