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Si allunga l'elenco degli atti dell'Agenzia delle Entrate dai quali potrebbe già scaturire l'esecuzione forzata. La procedura di riscossione forzata dei crediti prevede che le somme che risultano dovute dal contribuente, a seguito dei controlli effettuati dagli enti creditori, vengano iscritte a ruolo.
Il ruolo è un elenco che contiene i nominativi dei debitori, la tipologia del credito e le relative somme dovute. Il ruolo viene formato dall’ente creditore e trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione che provvede ad elaborare e notificare la cartella di pagamento, ai fini della riscossione delle somme indicate. La cartella di pagamento è, dunque, un atto che contiene - per ciascun debitore - l'indicazione delle somme che egli deve versare. Oltre alla somma dovuta all'ente creditore, la cartella comprende anche gli interessi decorrenti dalla data di formazione del ruolo e l'aggio, che costituisce il rimborso forfettario delle spese per l'attività dell'agente della riscossione.
La cartella - si noti - svolge una doppia funzione:
- intimazione di pagamento, in quanto contiene l'ordine di pagare all'agente le somme indicate, entro 60 giorni dalla notifica della stessa;
- avviso di mora: contiene infatti l'avvertimento che, in mancanza del pagamento, l'agente della riscossione può provvedere all'esecuzione forzata sui beni del debitore, senza ulteriori avvisi.
Su questa procedura, ora sommariamente descritta, è intervenuto il legislatore con il nuovo decreto di riforma del sistema di recupero dei crediti: il D. Lgs. n. 110/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, con cui ha, di fatto, consacrato la volontà di abbandonare la cartella di pagamento.
L’art. 14 del provvedimento citato ha, infatti, allargato il perimetro di applicazione della procedura mediante accertamento esecutivo – che consiste in un titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive (pignoramento) e cautelari (ipoteca, fermo dei beni mobili registrati) - per cui, oggi, sono immediatamente esecutivi i seguenti atti e avvisi dell'Agenzia delle Entrate:
- atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione;
- avvisi e atti inerenti al recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti, ovvero a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti;
- atti di irrogazione delle sanzioni;
- avvisi di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro (valore immobili e aziende o occultamento di corrispettivo), o dell’imposta di successione (casi in cui la dichiarazione di successione, o la dichiarazione sostitutiva o integrativa, sia ritenuta incompleta o infedele);
- avvisi di accertamento e liquidazione di ufficio ai fini dell’imposta di successione;
- avvisi di rettifica e liquidazione in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;
- avvisi di liquidazione dell’imposta e irrogazione delle sanzioni per i casi di omesso, insufficiente o tardivo versamento e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni, nonché per i casi di decadenza dalle agevolazioni dei seguenti tributi: imposta di registro; imposte ipotecaria e catastale; imposta sulle successioni e donazioni; imposta sostitutiva sui finanziamenti; imposta di bollo;
- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei seguenti tributi e irrogazione delle relative sanzioni: bollo auto, addizionale erariale della tassa automobilistica.
L’immediata esecutività di questi atti - cosiddetta concentrazione della riscossione nell’accertamento - comporta che, una volta notificati, si potrà già procedere all'espropriazione forzata. Non è, cioè, più necessario notificare la cartella di pagamento. L'operatività di quest'ultima resta circoscritta alle sole attività di liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
Dopo 30 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento, la riscossione delle somme richieste viene affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. L'espropriazione forzata resta, comunque, sospesa per un periodo di 180 giorni dalla data di affidamento delle somme richieste agli agenti della riscossione.
Sull’Agente della riscossione grava l'obbligo di informare il contribuente della presa in carico delle somme per la riscossione. L’obbligo d’informazione e la sospensione vengono meno solo quando c’è un fondato pericolo per il buon esito della riscossione.
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titolo: Addio alle cartelle esattoriali, pignoramenti e riscossioni più veloci per l'Agenzia dell'Entrate: ecco tutte le novità
autore/curatore: Lilla Laperuta
fonte: Brocardi
data di pubblicazione: 09/09/2024
tags: fisco, tasse, agenzia entrate, pignoramento, ruolo
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