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Counseling Day 2023


 
La Legge di Stabilità approvata lo scorso 28 dicembre 2015 ha apportato importanti novità fiscali per l'anno in corso. Tali novità possono avere un importante impatto sulla fiscalità di ognuno di noi. Il regime agevolato che si applica alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, si sostanzia nella determinazione forfettaria del reddito, che viene poi tassato con un imposta del 15%, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap. Ecco perché spesso lo sentirete chiamare anche "regime forfettario".

La vera novità consiste nel fatto che questo nuovo regime non è più riservato solo a coloro che aprono una nuova partita IVA, ma a tutti quei professionisti che nel 2015 non abbiano superato i seguenti parametri:
  • 30.000,00 euro di fatturato
  • 20.000,00 euro di acquisto di beni strumentali
  • 5.000,00 euro pagati per i propri collaboratori occasionali e/o dipendenti
  • 30.000,00 euro di reddito derivante da lavoro senza partita IVA (lavoro subordinato, compensi da amministratore, etc.)
  • assenza di partecipazione ad una società di persone o ad una società a responsabilità limitata (srl)
Quali sono i vantaggi del regime forfettario? Eccoli in sintesi:
  • abbattimento forfettario del 22% dei ricavi professionali senza obbligo di documentare i costi, indipendentemente dal loro ammontare
  • IRPEF al 15% sul 78% dei ricavi professionali (al netto dei contributi previdenziali)
  • niente IVA in fattura (cosa che crea un vantaggio immediato del 22%
  • nessuna ritenuta d’acconto nei confronti dei sostituti d’imposta (aziende, associazioni, scuole, etc.)
  • nessun limite temporale (dura fintanto che permangono i presupposti)
Inoltre, ai contribuenti che inizieranno nel 2016 la loro attività imprenditoriale, ovvero libero professionale, è riservata una ulteriore agevolazione. Questi, per i primi cinque anni, verseranno un’imposta sostitutiva ridotta, rispetto quella propria del regime forfetario (15%), in misura del 5%; ciò anche a valere anche per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario nel 2015.

Resta sempre valido l'obbligo della marca da bollo da 2,00 euro in fattura qualora questa superi i 77,47 euro.

A piè di pagina della fattura occorrerà riportare le seguenti diciture:
  • Compenso non assoggettato ad IVA e a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 1, co. 111-113, L 208/2015
  • Imposta di bollo assolta sulla copia del cliente ID XXXX (inserire il numero della marca da bollo)
Per un appronfodimento consigliamo la lettura di questo articolo, che coniuga semplicità con esaustività.

Resta molto da fare, sia sul versante fiscale che (soprattutto) su quello previdenziale. Ma certamente questo è un buon inizio.

titolo: Novità fiscali 2016
autore/curatore: Segreteria
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 30/01/2016
tags: legge di stabilità, regime forfettario 2016

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