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Facendo seguito alle molte richieste che giungono ad AssoCounseling, siamo con la presente a specificare meglio i criteri di valutazione del titolo di studio minimo necessario ai fini dell'iscrizione ad un corso triennale di counseling. Ai sensi dell'art. 9, comma a) del regolamento R01 (assocounseling.it/docs/regolamenti/R01.pdf) è possibile ammettere tutti quei soggetti in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale. L'ammissione è consentita inoltre anche ai possessori di diplomi rilasciati da istituti di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale presso i quali non era attivo l'anno integrativo.
Specifiche per i possessori di titoli conseguiti all'estero
In merito ai titoli conseguiti all'estero esistono tre possibili casistiche:
1) Possesso di titolo equipollente: l'equipollenza dei titoli di studio esteri, scolastici o accademici, è l'esito della procedura mediante la quale l'autorità competente determina l'equivalenza, a tutti gli effetti giuridici, di un titolo di studio conseguito all'estero con un determinato titolo presente nell'ordinamento italiano. Sarà cura dell'apirante allievo esibire il documento che decreta l'equipollenza (non può dunque essere né un'autodichiarazione né un'autocertificazione).
2) Possesso di titolo equivalente: l'equivalenza del titolo straniero a quello italiano, conseguito all'estero da un cittadino europeo senza che venga rilasciato un titolo italiano.
3) Possesso di diploma di maturità italiano conseguito in uno Stato estero presso un liceo italiano: con circolare 0009249 del 7 aprile 2014 il Miur ha reso noto che l'ordinamento dei licei italiani all'estero prevede una durata quadriennale, come previsto dai decreti interministeriali (Mae-Miur) 4 agosto 2010 e 6 settembre 2012.
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titolo: Requisiti minimi iscrizione corso triennale di counseling
autore/curatore: Segreteria
fonte: AssoCounseling
data di pubblicazione: 11/05/2015
tags: corso di counseling, requisiti minimi iscrizione, titolo di studio
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